Art. 61 Codice Penale - Circostanze aggravanti comuni

Art. 61. Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1° l'avere agito per motivi abietti o futili;

2° l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;

3° l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

4° l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le personas;

5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

6° l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7° l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8° l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9° l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10° l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11° l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.

11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.

11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.

11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.

11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.

11-septies) l'avere commesso il fatto in occasion o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.

11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.

11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.

11-decies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fait all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri.

11-undecies) l'avere commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato.

Note procedurali ed effetti
  • Effetto sanzionatorio: Determinano un aumento di pena fino a un terzo sulla pena base calcolata per il reato semplice (art. 64 c.p.).
  • Sussidiarietà espressa: Trovano applicazione solo quando non siano già elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice o circostanze aggravanti speciali.
  • Meccanismo di bilanciamento: Sono sottoposte al giudizio di comparazione con le eventuali attenuanti concorrenti ex art. 69 c.p. (equivalenza o prevalenza).
  • Estensibilità nel concorso: Si applicano ai concorrenti nel reato alle condizioni e nei limiti rigorosamente tracciati dall'art. 118 c.p.
1. Elementi costitutivi e profili evolutivi

L'istituto delle aggravanti comuni di cui all'art. 61 c.p. risponde all'esigenza dogmatica di modulare la risposta sanzionatoria in ragione della maggiore intensità del dolo, della particolare riprovevolezza dei motivi, della debolezza strutturale della vittima o dell'insidiosità dei mezzi esecutivi prescelti dall'agente.

Profili di rilievo
  • Minorata difesa e nuove tecnologie: L'operatività della classica aggravante di cui al n. 5 (circostanze di tempo, luogo o persona) risente della continua introduzione di specifiche aggravanti speciali, volte a sottrarre ambiti d'offesa storicamente ricondotti nell'alveo della minorata difesa.
  • Insidiosità tecnologica (n. 11-undecies): Rappresenta il più recente tassello normativo, tipizzando lo sfruttamento di algoritmi e intelligenze artificiali laddove l'asimmetria informatica ostacoli attivamente le difese del soggetto passivo o amplifichi gli effetti lesivi del reato.
  • Abuso di poteri o violazione di doveri (n. 9): Richiede lo strumentale asservimento della funzione pubblica o del servizio alla realizzazione dell'illecito, determinando un autonomo surplus di disvalore penale.
Giurisprudenza di riferimento
Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 28/04/2026, n. 17486 (Rimessa alle Sezioni Unite) "In tema di delitti contro la persona, la fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma primo, cod. pen., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in L. 9 giugno 2025, n. 80 - che punisce le lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, anche se lievi o lievissime - pone una questione interpretativa di particolare rilevanza circa la sua qualificazione come delitto autonomo ovvero come circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di lesioni personali ex art. 582 cod. pen.[...] Ne consegue la rimessione alle Sezioni Unite della seguente questione di diritto: se la fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma primo, cod. pen. integri un'ipotesi autonoma di reato ovvero una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di lesione personale di cui all'art. 582 cod. pen."
Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 16/04/2026, n. 17846 "In tema di truffa, a seguito dell'introduzione dell'art. 640, comma 2, n. 2-ter, cod. pen., ad opera dell'art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), L. 28 giugno 2024, n. 90, le c.d. truffe "on line", consumate a distanza mediante strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare l'individuazione dell'agente, devono essere ricondotte alla nuova aggravante speciale, con conseguente inapplicabilità, per tali ipotesi, dell'aggravante comune di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. (minorata difesa), alla quale il legislatore ha sottratto tale specifica forma di offesa."
Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 08/05/2026, n. 18202 "In tema di furto di energia elettrica, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. (destinazione della cosa sottratta a pubblico servizio o a pubblica utilità) può essere legittimamente contestata dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen. anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, purché la contestazione intervenga prima della scadenza del termine di cui all’art. 85 del medesimo decreto e, dunque, prima che maturi l’improcedibilità per mancata proposizione della querela della persona offesa."