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Cassazione Sezioni Unite Sentenza n. 13783. Confisca per equivalente: confisca diretta solo con prova del nesso causale

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Confisca diretta e per equivalente: le Sezioni Unite chiariscono la natura del denaro

Confisca e legalità: il denaro può essere requisito solo se collegato causalmente al reato.

Con la (sentenza n. 13783) dell’8 aprile 2025 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano ad affrontare la distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente, chiarendo i limiti della fungibilità del denaro e riaffermando la necessità del nesso causale tra il bene e il reato.

Commento a Cass. pen., Sez. Unite, 8 aprile 2025, n. 13783

Introduzione

La distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente rappresenta uno dei temi più complessi del diritto penale patrimoniale. Le Sezioni Unite sono state chiamate a intervenire per dirimere un contrasto giurisprudenziale relativo alla possibilità di qualificare come diretta la confisca di somme di denaro sulla base della loro natura fungibile.

Il ricorso era stato rimesso alle Sezioni Unite dalla Sesta sezione penale ai sensi dell’art. 618 c.p.p., proprio al fine di garantire uniformità interpretativa e coerenza sistemica.

Art. 618 c.p.p. – Decisioni delle Sezioni Unite Dettagli ▶

1. Se una sezione della Corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle Sezioni Unite.

1-bis. Se una sezione della Corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.

1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle Sezioni Unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.

Fonte: Normattiva


Il caso concreto

La vicenda trae origine da un’indagine per reati tributari nell’ambito della quale il giudice aveva disposto la confisca di somme di denaro presenti su conti riconducibili all’indagato.

Il provvedimento era stato qualificato come confisca diretta sulla base della fungibilità del denaro sequestrato rispetto al profitto del reato. La difesa contestava tale impostazione sostenendo l’assenza del necessario nesso causale tra le somme presenti sui conti e il reato contestato.


Differenza tra confisca diretta e per equivalente

  • Confisca diretta: colpisce il profitto del reato o il bene direttamente collegato alla condotta illecita.
  • Confisca per equivalente: ha natura sanzionatoria e interviene quando il profitto del reato non è più individuabile.

La distinzione incide sulle garanzie processuali, sull’onere motivazionale del giudice e sulla possibilità di applicare la misura anche nei confronti dei terzi.

Massima Sezioni Unite n. 13783/2025 Dettagli ▶

Ai fini della confisca diretta, il prezzo o il profitto del reato devono non solo essere individuabili, ma anche effettivamente esistenti e conseguiti, ossia entrati nella sfera economico-patrimoniale del reo.

La questione non riguarda la quantificazione del prezzo o del profitto, bensì la loro esistenza materiale e la loro concreta acquisizione da parte dell’autore del reato.

Tali principi restano fermi anche nel modello della confisca per equivalente: i requisiti di materialità e pertinenzialità continuano a essere decisivi per individuare il profitto confiscabile, sia nell’an sia nel quantum.

In tale ambito, l’accertamento del giudice si articola in due fasi: una prima fase di individuazione del bene confiscabile e una seconda fase, eventuale, di apprensione del valore equivalente, subordinata all’indisponibilità del bene originario.

Ne consegue che, in assenza di un effettivo conseguimento del prezzo o del profitto, non è possibile procedere né alla confisca diretta né a quella per equivalente.

Fonte: Cass., Sezioni Unite, n. 13783/2025


La decisione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno affermato che la confisca di somme di denaro può essere qualificata come diretta solo quando sia dimostrato il nesso di derivazione causale tra il bene e il reato.

  • la fungibilità del denaro non è sufficiente per qualificare la confisca come diretta;
  • in caso di concorso di persone nel reato non esiste solidarietà automatica tra i concorrenti;
  • la confisca deve essere limitata a quanto concretamente conseguito da ciascun compartecipe.
Massima Sezioni Unite n. 13783/2025 Dettagli ▶

La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto quando sia provata la derivazione causale del bene rispetto al reato, non essendo sufficiente la mera natura fungibile del denaro per qualificarla come tale.

In mancanza del nesso di derivazione causale, la confisca deve essere qualificata come per equivalente.

In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca può essere disposta nei confronti del singolo concorrente solo nei limiti di quanto da questi concretamente conseguito.

L’accertamento della quota di arricchimento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti; solo in caso di impossibilità di individuazione della quota individuale si applica il criterio della ripartizione in parti uguali.

I medesimi principi trovano applicazione anche in materia di sequestro finalizzato alla confisca, rispetto al quale l’obbligo motivazionale del giudice deve essere modulato in relazione allo stato del procedimento e agli elementi acquisiti.

Fonte: Cass., Sezioni Unite, n. 13783/2025

Solo nel caso in cui non sia possibile individuare la quota di profitto spettante a ciascun concorrente si applica il criterio della ripartizione in parti uguali.


Implicazioni giuridiche

La pronuncia rafforza il principio di legalità nelle misure patrimoniali e ribadisce che la confisca diretta non può trasformarsi in una misura sanzionatoria priva di adeguato fondamento probatorio.

Il requisito del nesso causale consente di preservare la distinzione tra funzione restitutoria della confisca diretta e natura punitiva della confisca per equivalente.


Conclusione

La sentenza n. 13783/2025 rappresenta un punto fermo nella giurisprudenza delle Sezioni Unite: la fungibilità del denaro non giustifica automaticamente la confisca diretta.

Solo la prova della derivazione causale tra bene e reato consente l’ablazione diretta del profitto, mentre in assenza di tale prova la confisca potrà essere disposta esclusivamente per equivalente.

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Articolo aggiornato il 17 marzo 2026 con inserimento dei riferimenti normativi consultabili.

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