Confisca diretta e per equivalente: le Sezioni Unite chiariscono la natura del denaro e i limiti della fungibilità
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Confisca e legalità: il denaro può essere requisito solo se collegato al reato |
Introduzione
Con sentenza n. 13783 del 08 aprile 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato nuovamente la delicata distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente, offrendo chiarimenti fondamentali sulla natura del denaro come bene fungibile e sul presupposto del nesso di derivazione causale tra il reato e il bene da apprendere.
La Sesta sezione penale, cui era stato assegnato il ricorso, con ordinanza del 3 giugno 2024, lo ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen. Come noto, quando si attiva la funzione nomofilattica delle Sezioni Unite, ciò avviene a seguito di un contrasto giurisprudenziale o di questioni particolarmente rilevanti, e la loro funzione è proprio quella di garantire uniformità interpretativa e coerenza sistemica.
Il caso concreto
La vicenda processuale trae origine da un’indagine per reati tributari, nell’ambito della quale il giudice aveva disposto la confisca di somme di denaro presenti su conti riconducibili all’indagato. Il provvedimento di confisca veniva qualificato come "diretto", ritenendo sufficiente la fungibilità del denaro sequestrato rispetto alle somme costituenti il profitto del reato. La difesa contestava la decisione, ritenendo mancante il presupposto della provenienza causale.
Differenza sostanziale tra confisca diretta e per equivalente
La confisca diretta colpisce il profitto del reato o il bene oggetto del reato. È assimilabile alla restituzione forzata di un bene ingiustamente acquisito.
La confisca per equivalente, invece, ha natura sanzionatoria e interviene quando non è possibile apprendere il profitto diretto. In tal caso, si colpiscono beni di valore corrispondente, ma non necessariamente derivanti dal reato.
La distinzione non è meramente teorica: incide sulle garanzie procedimentali, sulla proporzionalità della misura e sull’onere motivazionale in capo al giudice. Inoltre, la confisca per equivalente può essere eseguita solo nei confronti dell’autore del reato, non del terzo estraneo, salvo ipotesi specifiche.
Esempio pratico
Immaginiamo un imprenditore che percepisce indebitamente 100.000 euro di contributi pubblici mediante false attestazioni. Se quella somma si trova ancora sul conto corrente su cui è stato accreditato il contributo, ed è possibile tracciare la provenienza, la confisca potrà essere diretta.
Se, invece, la somma è stata spesa e sul conto è presente solo denaro da altre fonti (risparmi, introiti leciti), non essendoci più traccia del profitto illecito, si potrà procedere solo con confisca per equivalente, colpendo beni di valore pari (es. auto, immobili, altri conti).
La decisione della Cassazione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13783/2025, si sono pronunciate al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale esistente sulla distinzione tra confisca diretta e per equivalente. In tale prospettiva, la Corte ha formulato i seguenti principi di diritto:
- La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale.
- In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali.
- I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti".
La sentenza impugnata è stata annullata non solo per le ragioni precedentemente indicate, ma anche per avere il Tribunale fatto erroneamente riferimento al principio solidaristico tra i concorrenti.
Il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e verificherà:
a) se e in che limiti la confisca del prezzo del reato, costituito da denaro, debba nella specie essere qualificata, in relazione al singolo compartecipe, come confisca diretta ovvero, in ragione dei principi di cui si è detto, per equivalente;
b) accerterà, esclusa la solidarietà tra i concorrenti, in che misura i singoli correi abbiano conseguito in concreto il prezzo di ciascun reato per il quale si procede;
c) procederà, in caso di mancato accertamento delle singole quote di arricchimento, a ripartire tra i concorrenti in parti uguali il prezzo corrisposto per ciascun reato.
Implicazioni giuridiche e sistemiche
La pronuncia si inserisce in una linea giurisprudenziale tesa a rafforzare la legalità delle misure patrimoniali e a contenere derive afflittive. Il principio del "nesso causale" riafferma la distinzione tra restituzione e sanzione, tra misure conservative e punitive.
Tale indirizzo ha anche rilevanti riflessi nel diritto dell’Unione Europea, dove il rispetto delle garanzie procedurali e del principio di proporzionalità costituisce parametro di legittimità dell’ablazione forzata di beni.
Conclusione
La sentenza n. 13783/2025 delle Sezioni Unite rappresenta un punto fermo nella distinzione tra confisca diretta e per equivalente. La Corte ribadisce che non basta la natura fungibile del denaro per legittimare la confisca diretta: serve la prova del nesso causale tra il bene e il reato.
In assenza di tale prova, la confisca potrà essere solo per equivalente, con tutte le implicazioni in termini di garanzie, limiti soggettivi e motivazione. Tali principi valgono anche in caso di concorso di persone nel reato: la confisca per equivalente può essere disposta solo nei confronti del singolo concorrente, limitatamente a quanto da lui effettivamente conseguito, con ripartizione in parti uguali solo se non è possibile determinare le singole quote. Inoltre, essi si applicano anche nella fase del sequestro, in cui l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo stato del procedimento.
Riferimenti normativi
Art. 240 c.p. – Confisca
Art. 322-ter c.p. – Confisca per equivalente
Art. 42 Cost. – Diritto di proprietà e limiti alla sua espropriazione
Art. 6 CEDU – Diritto a un equo processo
Fonti
Cass. pen., Sez. Unite, Sent., (data ud. 26/09/2024) 08/04/2025, n. 13783
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