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Aggiornato al 24 aprile 2026
Questo strumento consente di calcolare i compensi dell'avvocato nel processo penale
secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022.
Il simulatore permette di determinare il compenso professionale in ambito penale in base alla competenza selezionata, alle singole fasi del giudizio, agli eventuali aumenti, alle riduzioni, alle spese e agli accessori di legge.
Strumento gratuito per avvocati, praticanti e operatori del diritto
Simulatore del compenso professionale
Compilazione guidata del compenso
1
Competenza
Competenza
2
Fasi
Fasi
3
Aumenti
Aumenti
4
Spese
Spese
5
Dati
Dati
6
Riepilogo
Riepilogo
| Fase | Valore | Importo |
|---|---|---|
| Studio | € 0 | |
| Introduttiva | € 0 | |
| Istruttoria / Dibattimento | € 0 | |
| Decisionale | € 0 |
Totale complessivo calcolato
Aumenti e Riduzioni
Aumenti (art. 12)
Riduzioni
Spese e Accessori
Spese
Accessori
Dati Professionali
Liquidazione giudiziale del compenso dell'avvocato in ambito penale
Avv.:
Studio:
Sede:
Partita IVA:
Data:
Competenza:
| Fase | Valore | Compenso (€) |
|---|
Totale liquidabile: €
Ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022
Domande frequenti sul calcolo dei compensi penali
Come si calcola il compenso dell'avvocato nel processo penale?
Il compenso viene determinato sulla base dei parametri forensi previsti dal D.M. 55/2014, tenendo conto della competenza, delle singole fasi del procedimento, degli aumenti, delle riduzioni, delle spese e degli accessori di legge.
Il simulatore è aggiornato al D.M. 147/2022?
Sì. Il calcolatore è strutturato sulla base del D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, così da offrire un riferimento pratico per la liquidazione del compenso professionale.
Quali fasi del procedimento penale sono considerate?
Il simulatore prende in considerazione le principali macro-fasi dell'attività difensiva: studio, fase introduttiva, istruttoria o dibattimentale e fase decisionale.
Si possono includere IVA, CPA e ritenuta d'acconto?
Sì. Il sistema consente di aggiungere CPA al 4%, IVA al 22%, ritenuta d'acconto al 20%, oltre a spese esenti, imponibili e spese generali.
Normativa di riferimento
- D.M. 55/2014 – Parametri forensi per la liquidazione dei compensi degli avvocati;
- D.M. 147/2022 – Aggiornamento dei parametri forensi;
- Legge 31 dicembre 2012, n. 247 – Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense;
- Art. 13 L. 247/2012 – Disciplina del compenso professionale dell'avvocato.
Calcolo della parcella penale e sviluppo della fattura
Il presente calcolatore consente di determinare il compenso dell'avvocato nel processo penale secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022.
Il sistema permette di selezionare la competenza di riferimento e di sviluppare il calcolo in relazione alle principali fasi del giudizio penale, applicando, ove necessario, aumenti, riduzioni, spese e accessori di legge.
- Competenza e fase processuale: il simulatore adatta il compenso ai diversi procedimenti e gradi del giudizio penale;
- Fasi del giudizio: studio, introduttiva, istruttoria/dibattimentale e decisionale;
- Aumenti e riduzioni: applicabili nei casi previsti dalla disciplina dei parametri forensi;
- Accessori: calcolo di spese generali, CPA, IVA e ritenuta d'acconto;
- Riepilogo finale: possibilità di stampare o scaricare il prospetto in PDF.
Cos'è la parcella dell'avvocato
La parcella è il documento con cui il professionista richiede il pagamento dell'attività svolta, indicando in modo analitico le prestazioni rese e i relativi compensi. Può essere emessa a saldo oppure a titolo di acconto, anche in relazione alle singole fasi dell'incarico.
Nel linguaggio pratico, parcella e fattura vengono spesso utilizzate insieme: la prima ha funzione descrittiva del compenso, mentre la seconda costituisce il documento fiscale.
Voci principali della parcella
- Spese generali (15%): rimborso forfettario previsto dalla disciplina dei compensi professionali;
- Contributo Cassa Forense (4%): contributo previdenziale dovuto sul compenso;
- IVA (22%): applicata sul totale imponibile, se dovuta;
- Ritenuta d'acconto (20%): prevista nei rapporti con soggetti sostituti d'imposta.
Regime forfettario
Nel regime forfettario, di regola, non si applicano IVA e ritenuta d'acconto. Resta invece rilevante il contributo previdenziale, oltre all'eventuale imposta di bollo quando prevista dalla normativa fiscale vigente.
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