Passa ai contenuti principali

Alcol test rifiutato: la Cassazione limita il reato

.

Rifiuto dell’alcol test: quando non è reato secondo la Cassazione

Una recente decisione della Corte di Cassazione ha chiarito un principio di grande rilievo pratico: il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici non integra automaticamente il reato quando manca il presupposto che rende legittimo il prelievo ematico richiesto dagli agenti.

Guida in stato di ebbrezza, prelievo ematico e limiti dell’accertamento ospedaliero


Il prelievo ematico non può essere richiesto per finalità esclusivamente probatorie se non vi è una reale necessità di cure mediche.

Rifiuto accertamenti alcolemici ex art. 186, comma 7, Codice della strada

Introduzione

In materia di circolazione stradale, uno dei temi più delicati riguarda il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti alcolemici. La regola generale è nota: il legislatore punisce severamente il rifiuto dell’accertamento, equiparandolo, quanto al trattamento sanzionatorio, all’ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza.

Tuttavia, una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 10784 del 20 marzo 2026, ud. 3 marzo 2026) ha ribadito che il reato non può essere affermato in modo automatico. Occorre, infatti, che l’accertamento richiesto sia legittimamente esigibile. Se il prelievo ematico viene richiesto al di fuori dei presupposti previsti dalla legge, viene meno anche il fondamento del contestato rifiuto.

La Suprema Corte ha chiarito che il rifiuto assume rilevanza penale solo quando l’accertamento sia richiesto nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 186 C.d.S., evidenziando come l’assenza di tali presupposti incida direttamente sulla configurabilità del reato.

Massima della Cassazione Dettagli ▶

6. Nella specie, l'assoluzione dal reato di cui all'art. 186, comma 7, codice della strada è dipesa dalla ritenuta carenza del presupposto del bisogno di cure dell'imputata. Tale conclusione, oltre a poggiare su riferimenti fattuali tratti dalla stessa comunicazione di notizia di reato, è coerente con la lettera della legge e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità.

Fonte: Corte di Cassazione, Sez. IV, sent. n. 10784/2026


Il caso concreto

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il conducente era stato trasportato in ospedale dopo il fatto, ma non per la necessità di specifiche cure mediche urgenti. Il ricovero o comunque l’accesso alla struttura sanitaria era avvenuto in via meramente precauzionale, per controllo e osservazione.

In questo contesto, gli agenti avevano ritenuto di poter sollecitare gli operatori sanitari a procedere al prelievo ematico al fine di verificare l’eventuale tasso alcolemico. Proprio su questo punto interviene la Cassazione: il prelievo ematico previsto dall’art. 186, comma 5, C.d.S. non può essere trasformato in uno strumento di accertamento penale svincolato da reali esigenze terapeutiche.

Art. 186 Codice della strada – Guida sotto l'influenza dell'alcool Dettagli ▶

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo.

9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.

Fonte: Normattiva


I presupposti necessari per l’accertamento alcolemico

Un passaggio fondamentale della pronuncia riguarda i presupposti richiesti per poter procedere all’accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario su richiesta delle Forze dell’ordine.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tali presupposti sono due e devono necessariamente coesistere: da un lato, il coinvolgimento del conducente in un incidente stradale; dall’altro, la concreta necessità di cure mediche.

Si tratta di condizioni tassative e cumulative: la mancanza anche di uno solo di tali requisiti rende illegittima la richiesta di accertamento e incide direttamente sulla configurabilità del reato di rifiuto.

Massima della Cassazione Dettagli ▶

6.3. Quanto al secondo profilo, la giurisprudenza ha già chiarito che la possibilità di procedere, su richiesta degli appartenenti alle Forze dell'ordine, ad accertamento del tasso alcolemico in contesto sanitario è subordinata alla ricorrenza di due condizioni: che si tratti di soggetti coinvolti in incidenti stradali (come avvenuto nella specie) e che gli stessi siano bisognevoli di cure mediche, ciò che, nella specie, al contrario, non risulta accertato ( Sez. 4, n. 21885/2017 ; Sez. 4, n. 30811/2024 ). Si tratta di condizioni tassative che devono ricorrere congiuntamente.

Fonte: Corte di Cassazione, Sez. IV, sent. n. 10784/2026


Il principio affermato dalla Cassazione

La pronuncia valorizza la distinzione tra accertamento sanitario e accertamento meramente probatorio. Il punto decisivo è che il comma 5 dell’art. 186 C.d.S. consente alle strutture sanitarie di effettuare l’accertamento del tasso alcolemico solo nei confronti di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche.

Ne consegue che la richiesta rivolta agli operatori sanitari non è legittima quando l’accesso in ospedale avviene soltanto per prudenza, controllo o mera osservazione, senza che vi sia una reale esigenza terapeutica. In assenza di tale presupposto, il prelievo non può essere giustificato come accertamento sanitario e non può essere imposto indirettamente per finalità esclusivamente processuali.


Perché contano le cure mediche

Il cuore della decisione sta proprio nel significato dell’espressione normativa “sottoposti alle cure mediche”. Secondo la Cassazione, essa non può essere svuotata di contenuto. Non basta il semplice ingresso in pronto soccorso, né il mero trasporto in ospedale per controlli generici: occorre che il paziente sia effettivamente sottoposto a un percorso sanitario giustificato da esigenze cliniche.

Se questo presupposto manca, gli agenti non possono chiedere alla struttura sanitaria di eseguire il prelievo ematico soltanto per acquisire una prova a carico del conducente. In tal caso, viene meno la base legale dell’accertamento stesso.


Quando manca il presupposto del reato

Questo passaggio ha conseguenze decisive anche sul piano penale. Il reato previsto dall’art. 186, comma 7, C.d.S. presuppone il rifiuto di un accertamento legittimamente richiesto. Se l’accertamento richiesto non è conforme ai presupposti di legge, il rifiuto non può assumere rilevanza penale nei termini contestati.

In altre parole, la Cassazione afferma un principio di legalità molto netto: non si può punire il rifiuto di sottoporsi a un prelievo ematico quando quel prelievo non era legittimamente esigibile secondo il comma 5 dell’art. 186 C.d.S.

Il fatto che il conducente fosse stato portato in ospedale solo per precauzione e controllo, e non per effettive cure mediche, impediva di utilizzare quella procedura come base del contestato rifiuto. Proprio per questo, viene meno il presupposto stesso del reato.

Massima Dettagli ▶

Pertanto, non integra il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 del medesimo articolo, che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite “screening” e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali.

Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 280953 ; conf. Sez. 4, n. 46148 del 15/10/2021, Rv. 282302

Fonte: Corte di Cassazione, Sez. IV, sent. n. 10784/2026


Conclusioni

La decisione della Corte di Cassazione merita attenzione perché chiarisce che il rifiuto dell’alcol test non può essere valutato in modo automatico e astratto. Quando il conducente non è realmente sottoposto a cure mediche, ma si trova in ospedale solo per meri controlli precauzionali, gli agenti non possono chiedere agli operatori sanitari di procedere a prelievo ematico ai sensi dell’art. 186, comma 5, C.d.S.

Se manca questo presupposto, manca anche la legittimità dell’accertamento e, di conseguenza, può mancare il presupposto del reato di rifiuto. Si tratta di un chiarimento di grande rilievo, perché riafferma che anche nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza il rispetto dei presupposti normativi e delle garanzie individuali resta essenziale.

Se sei un avvocato, prova il calcolo dei compensi penali aggiornato al DM 55/2014

Prova il calcolo compensi penali
Scarica la sentenza

È possibile scaricare la sentenza integrale cliccando sul link qui sotto.

Scarica la sentenza

Articolo aggiornato al 24 marzo 2026.

Commenti

Analisi più Letti

Cassazione Sentenza n. 10371/2022. L’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa

Cassazione Sezioni Unite Sentenza n. 13783. Confisca per equivalente: confisca diretta solo con prova del nesso causale

Cassazione Sentenza n. 14838/2025. ‘Ndrangheta Stragista: la Cassazione annulla le condanne all’ergastolo per Graviano e Filippone e dispone un nuovo processo d’appello