Decreto Sicurezza 2026: compenso agli avvocati per i rimpatri – analisi giuridica e criticità

Pagina pubblicata il 21 aprile 2026

Il Decreto Sicurezza 2026 introduce una misura destinata a far discutere: un compenso economico riconosciuto agli avvocati nei casi di rimpatrio volontario di cittadini stranieri.

Analisi giuridica e operativa

In breve

Previsto un compenso di circa 615 € per l’avvocato solo se il rimpatrio del migrante si realizza effettivamente. La norma è già oggetto di forti critiche e possibile abrogazione.

La misura prevista dal decreto

Il Decreto Sicurezza 2026 introduce un incentivo economico destinato agli avvocati che assistono cittadini stranieri nei procedimenti di rimpatrio volontario.

Il compenso, quantificato in circa 615 euro per pratica, è subordinato ad una condizione essenziale: l’effettiva esecuzione del rimpatrio.

Si tratta quindi di un meccanismo che collega direttamente il riconoscimento del compenso professionale all’esito della procedura amministrativa.


Natura giuridica del compenso

La qualificazione giuridica della misura appare problematica.

  • Non si tratta di un ordinario compenso professionale;
  • Non è riconducibile integralmente al patrocinio a spese dello Stato;
  • Presenta caratteristiche tipiche di un incentivo pubblico condizionato.

La circostanza che il pagamento sia subordinato all’esito del rimpatrio introduce un elemento estraneo alla logica della difesa tecnica.


Natura giuridica del compenso e gratuito patrocinio

La misura introdotta dal Decreto Sicurezza 2026 prevede un compenso economico per l’avvocato subordinato all’effettiva esecuzione del rimpatrio dello straniero. Tale previsione non appare riconducibile né al tradizionale compenso professionale né al patrocinio a spese dello Stato, configurandosi piuttosto come un incentivo pubblico condizionato al risultato.

Il procedimento di rimpatrio nasce in sede amministrativa, generalmente su iniziativa della Questura, e può essere successivamente impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria, instaurando un vero e proprio procedimento giurisdizionale. In tale contesto, l’attività difensiva dell’avvocato può essere remunerata mediante gratuito patrocinio, ove ne ricorrano i presupposti.

Il compenso previsto dal decreto si colloca, tuttavia, su un piano diverso: esso risulta erogabile solo in presenza del rimpatrio effettivo. Ne deriva che, qualora l’avvocato assista il cliente senza proporre opposizione e il rimpatrio si realizzi, il compenso può essere riconosciuto. Diversamente, qualora venga proposta opposizione e questa venga accolta, impedendo il rimpatrio, verrebbe meno il presupposto stesso dell’incentivo.

In tale ultima ipotesi, l’attività difensiva resta remunerata esclusivamente secondo i canali ordinari (compenso professionale o patrocinio a spese dello Stato), senza accesso all’incentivo previsto dal decreto. Questo meccanismo introduce una evidente asimmetria: l’avvocato è economicamente incentivato solo quando l’esito è favorevole al rimpatrio, e non quando l’attività difensiva si conclude con esito positivo per il cliente.

Tale struttura appare idonea a generare un potenziale conflitto di interessi, ponendo il difensore nella posizione di poter trarre un vantaggio economico dall’esito del procedimento, in possibile tensione con i principi di autonomia e indipendenza della difesa sanciti dall’ordinamento.


Profili critici

La norma solleva numerose criticità sotto il profilo costituzionale e deontologico.

  • Conflitto di interessi: l’avvocato potrebbe essere incentivato a favorire il rimpatrio anche contro l’interesse del cliente;
  • Condizionamento economico: il compenso dipende dall’esito della procedura;
  • Alterazione del ruolo difensivo: la difesa rischia di trasformarsi in strumento di politica migratoria.

Sotto il profilo costituzionale, la misura appare in tensione con l’art. 24 Cost., che garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento.


Reazioni istituzionali

Il dibattito istituzionale è stato immediato.

  • Il Consiglio Nazionale Forense ha espresso forti perplessità;
  • Parte della magistratura ha evidenziato i rischi di distorsione del sistema difensivo;
  • Il tema è stato portato anche all’attenzione del Quirinale.

Possibile abrogazione

A pochi giorni dall’introduzione, la norma risulta già oggetto di revisione.

Secondo le prime indicazioni, il Governo starebbe valutando un intervento normativo volto alla abrogazione della misura.

Si tratterebbe di un caso emblematico di disposizione destinata a essere superata prima ancora di trovare piena applicazione.


Domande frequenti

A che punto si trova il decreto sicurezza 2026?
Il decreto è in fase di applicazione ma alcune disposizioni, tra cui quella sui compensi agli avvocati, sono già oggetto di revisione politica e normativa.
Perché si vuole eliminare il compenso agli avvocati?
Per le criticità legate al possibile conflitto di interessi e alla incompatibilità con il ruolo difensivo dell’avvocato.
Il compenso è automatico?
No, viene riconosciuto solo se il rimpatrio si realizza effettivamente.
Se l’avvocato propone opposizione e vince, prende comunque il compenso del decreto?
No. Se l’opposizione viene accolta e il rimpatrio non si realizza, viene meno il presupposto dell’incentivo. In tal caso l’attività difensiva resta remunerata solo attraverso i canali ordinari, come il compenso professionale o il patrocinio a spese dello Stato.
La norma è costituzionalmente legittima?
La questione è aperta. Sono stati sollevati dubbi in relazione al diritto di difesa e all’autonomia dell’avvocato.

Conclusione

La misura rappresenta un tentativo innovativo ma fortemente controverso di incidere sulle politiche migratorie attraverso il sistema difensivo.

Le criticità evidenziate rendono probabile un intervento correttivo, confermando come il rapporto tra difesa tecnica e finalità pubbliche debba restare rigorosamente separato.