Passa ai contenuti principali

Calcolo compenso penale avvocato (DM 55/2014 aggiornato)

.

Calcolo Compenso Penale Avvocato (D.M. 55/2014) – Simulatore Gratuito

.

Calcolo Compenso Penale Avvocato

Questo strumento consente di calcolare i compensi dell’avvocato nel processo penale secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022.

Il simulatore permette di determinare il compenso professionale in ambito penale in base alla competenza selezionata, alle singole fasi del giudizio, agli eventuali aumenti, alle riduzioni, alle spese e agli accessori di legge.

Strumento gratuito per avvocati, praticanti e operatori del diritto

Simulatore del compenso professionale

Seleziona la competenza, imposta le fasi e visualizza subito il totale.

Fase Valore Importo
Studio 0
Introduttiva 0
Istruttoria / Dibattimento 0
Decisionale 0
Totale complessivo calcolato

Aumenti e Riduzioni

Aumenti (art. 12)
Riduzioni

Spese e Accessori

Spese
Accessori

Dati Professionali

Domande frequenti sul calcolo dei compensi penali

Come si calcola il compenso dell’avvocato nel processo penale?

Il compenso viene determinato sulla base dei parametri forensi previsti dal D.M. 55/2014, tenendo conto della competenza, delle singole fasi del procedimento, degli aumenti, delle riduzioni, delle spese e degli accessori di legge.

Il simulatore è aggiornato al D.M. 147/2022?

Sì. Il calcolatore è strutturato sulla base del D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, così da offrire un riferimento pratico per la liquidazione del compenso professionale.

Quali fasi del procedimento penale sono considerate?

Il simulatore prende in considerazione le principali macro-fasi dell’attività difensiva: studio, fase introduttiva, istruttoria o dibattimentale e fase decisionale.

Si possono includere IVA, CPA e ritenuta d’acconto?

Sì. Il sistema consente di aggiungere CPA al 4%, IVA al 22%, ritenuta d’acconto al 20%, oltre a spese esenti, imponibili e spese generali.

Normativa di riferimento

  • D.M. 55/2014 – Parametri forensi per la liquidazione dei compensi degli avvocati;
  • D.M. 147/2022 – Aggiornamento dei parametri forensi;
  • Legge 31 dicembre 2012, n. 247 – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense;
  • Art. 13 L. 247/2012 – Disciplina del compenso professionale dell’avvocato.

Calcolo della parcella penale e sviluppo della fattura

Il presente calcolatore consente di determinare il compenso dell’avvocato nel processo penale secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022.

Il sistema permette di selezionare la competenza di riferimento e di sviluppare il calcolo in relazione alle principali fasi del giudizio penale, applicando, ove necessario, aumenti, riduzioni, spese e accessori di legge.

  • Competenza e fase processuale: il simulatore adatta il compenso ai diversi procedimenti e gradi del giudizio penale;
  • Fasi del giudizio: studio, introduttiva, istruttoria/dibattimentale e decisionale;
  • Aumenti e riduzioni: applicabili nei casi previsti dalla disciplina dei parametri forensi;
  • Accessori: calcolo di spese generali, CPA, IVA e ritenuta d’acconto;
  • Riepilogo finale: possibilità di stampare o scaricare il prospetto in PDF.

Cos’è la parcella dell’avvocato

La parcella è il documento con cui il professionista richiede il pagamento dell’attività svolta, indicando in modo analitico le prestazioni rese e i relativi compensi. Può essere emessa a saldo oppure a titolo di acconto, anche in relazione alle singole fasi dell’incarico.

Nel linguaggio pratico, parcella e fattura vengono spesso utilizzate insieme: la prima ha funzione descrittiva del compenso, mentre la seconda costituisce il documento fiscale.

Voci principali della parcella

  • Spese generali (15%): rimborso forfettario previsto dalla disciplina dei compensi professionali;
  • Contributo Cassa Forense (4%): contributo previdenziale dovuto sul compenso;
  • IVA (22%): applicata sul totale imponibile, se dovuta;
  • Ritenuta d’acconto (20%): prevista nei rapporti con soggetti sostituti d’imposta.

Regime forfettario

Nel regime forfettario, di regola, non si applicano IVA e ritenuta d’acconto. Resta invece rilevante il contributo previdenziale, oltre all’eventuale imposta di bollo quando prevista dalla normativa fiscale vigente.

Ultimo aggiornamento della pagina: 1 Aprile 2026.

Commenti

Analisi più Letti

Cassazione Sentenza n. 10371/2022. L’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa

Cassazione Sezioni Unite Sentenza n. 13783. Confisca per equivalente: confisca diretta solo con prova del nesso causale