Art. 640 Codice Penale - Truffa

640. Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. 
    La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 
    1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (32 quater; 1622 c.p.m.p.); 
    2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità (661); 
    [2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5)]; 
    2 ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione. 
    Quando ricorre la circostanza di cui all’articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000. 
    Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma...

Note procedurali:

Arresto: facoltativo in flagranza (387, lett. i), c.p.p.); obbligatorio in flagranza quando ricorre la circostanza aggravante di cui al terzo comma (380 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: primo comma, consentite le misure coercitive (280, 3915, 381 c.p.p.); secondo comma, consentite (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).

Procedibilità: dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n. 150/2022: a querela di parte (336 c.p.p.); d'ufficio (50 c.p.p.) se ricorrono le circostanze previste dal secondo e terzo comma dell'art. 640 c.p. ad eccezione di quella prevista dal n. 2 ter o qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità.

1. Il bene giuridico tutelato

L'individuazione del bene giuridico tutelato nel delitto di truffa è oggetto di un'ampia discussione. La dottrina prevalente e la giurisprudenza di legittimità concordano nel ritenere la norma posta a tutela della libertà del consenso e dell'autonomia della volontà, oltre che dell'integrità del patrimonio.

Ratio della norma
  • Interesse pubblico: Tutela della buona fede nei rapporti economici.
  • Elemento soggettivo: Dolo generico.
  • Procedibilità: Riformata dalla L. 150/2022 (Cartabia).
Giurisprudenza Aggiornata
Cassazione Penale, Sez. II, Sent. n. 8644/2026 "In tema di truffa, la condotta di chi agisce attraverso strumenti telematici integra l'aggravante della minorata difesa, poiché la distanza fisica consente all'autore di eludere più facilmente i controlli della persona offesa."
Cassazione Penale, Sez. II, Sent. n. 27142/2026 "Il silenzio malizioso su circostanze che si aveva l'obbligo di riferire integra gli artifizi e raggiri quando è preordinato a indurre in errore il contraente per un ingiusto profitto."