L'istituto della riabilitazione risponde a una funzione di reinserimento sociale e di risocializzazione del condannato. La dottrina prevalente e la giurisprudenza di legittimità concordano nel ritenere la norma posta a tutela della promozione del reinserimento del reo nel tessuto civile ed economico, eliminando gli ostacoli giuridici derivanti dalle condanne subite ed incentivandone il ravvedimento operoso.
- Interesse pubblico: Favorire la certezza dei rapporti e il recupero sociale dei consociati che abbiano manifestato una costante buona condotta.
- Elemento soggettivo: Valutazione oggettiva dei presupposti temporali e sostanziali di ravvedimento ed espiazione.
- Procedibilità: Istanza di parte presentata dal condannato al Tribunale di Sorveglianza competente.
Vedi anche: Per un quadro completo sui criteri di imputazione degli eventi non voluti e sulla disciplina dell'aberratio delicti, leggi l'approfondimento sull'Art. 586 c.p.: Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, aggiornato con le ultime sentenze della Cassazione.
