178. Riabilitazione
La riabilitazione
(683 c.p.p.)
estingue le pene accessorie
(28 ss.)
ed ogni altro effetto penale della condanna
(106,
1094),
salvo che la legge disponga altrimenti
(1647 n. 1;
683 c.p.p.).
1. Il bene giuridico tutelato
L'istituto della riabilitazione risponde a una funzione di reinserimento sociale e di risocializzazione del condannato. La dottrina prevalente e la giurisprudenza di legittimità concordano nel ritenere la norma posta a tutela della promozione del reinserimento del reo nel tessuto civile ed economico, eliminando gli ostacoli giuridici derivanti dalle condanne subite ed incentivandone il ravvedimento operoso.
Ratio della norma
- Interesse pubblico: Favorire la certezza dei rapporti e il recupero sociale dei consociati che abbiano manifestato una costante buona condotta.
- Elemento soggettivo: Valutazione oggettiva dei presupposti temporali e sostanziali di ravvedimento ed espiazione.
- Procedibilità: Istanza di parte presentata dal condannato al Tribunale di Sorveglianza competente.
Giurisprudenza Aggiornata
Cass. pen., Sez. I, Sent. 27/08/2025, n. 29852
"In questa prospettiva, deve tenersi conto che la buona condotta richiesta dall'art. 179 cod. pen., ai fini della normale riabilitazione da condanna penale, postula l'instaurazione ed il mantenimento di uno stile di vita improntato al respeito delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, pur quando le sanzioni non siano penalmente sanzionate o siano, addirittura, imposte soltanto (senza la previsione di alcun genere di sanzione giuridica) da quelle elementari e generalmente condivise esigenze di reciproca affidabilità che sono alla base di ogni ordinata e proficua convivenza sociale."
