Art. 612 quater Codice Penale - Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale

612-quater. Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale

Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

Note procedurali
  • Arresto: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
  • Fermo di indiziato di delitto: Non consentito.
  • Misure cautelari personali: Consentite (280, 287 c.p.p.).
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
  • Procedibilità: A querela della persona offesa (termine di sei mesi, remissione solo processuale); d'ufficio nelle tre ipotesi tassative previste dal terzo comma.
1. Elementi costitutivi

Il reato di cui all'all'art. 612-quater c.p., introdotto dalla Legge speciale sull'Intelligenza Artificiale (L. 132/2025), configura un reato di danno a condotta vincolata. La fattispecie incriminatrice presuppone l'utilizzo specifico di sistemi tecnologici di intelligenza artificiale capaci di elaborare alterazioni o falsificazioni (c.d. deepfake) non autorizzate dall'interessato.

Profili di rilievo
  • Idoneità decettiva: Il materiale (audio, video o fotografico) deve possedere un'intrinseca capacità di ingannare il pubblico sulla propria genuinità, superando la soglia del macroscopicamente falso.
  • Evento di danno: Per la consumazione della fattispecie è necessaria la verificazione di un danno ingiusto alla persona offesa, derivante dalla condotta di cessione o diffusione.
  • Onere probatorio aggravato: La sussistenza del dolo richiede la consapevolezza dell'alterazione informatica e la volontà specifica di immettere il contenuto nel circuito relazionale o pubblico senza consenso.
Inquadramento e concorso di reati
Aggravante Comune — Art. 61 n. 11-undecies c.p. "L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la commissione di illeciti penali comporta l'applicazione della nuova aggravante comune, qualora l'algoritmo sia stato impiegato come mezzo insidioso per schermare l'identità del reo o per ostacolare attivamente la difesa della vittima, determinando un incremento della sanzione edittale base."
Rapporti con il Revenge Porn — Art. 612-ter c.p. "Sussiste concorso formale di reati tra la fattispecie di cui all'art. 612-quater c.p. e il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti qualora la manipolazione biometrica effettuata tramite intelligenza artificiale abbia ad oggetto la ricostruzione o l'alterazione di pratiche sessuali o contesti nudistici riferibili alla vittima senza il suo preventivo consenso."
Tutela Civile e Regolamento GDPR "L'estrazione, il trattamento e la successiva manipolazione dei dati biometrici (quali i tratti somatici del volto e le frequenze vocali) mediante sistemi di intelligenza artificiale integrano una violazione sistematica delle tutele eurounitarie sulla privacy. Tale condotta legittima l'attivazione parallela dei rimedi civilistici ex art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'identità personale e della reputazione digitale."