Art. 612 quater Codice Penale - Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale
612-quater. Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale
Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.
Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.
- Arresto: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
- Fermo di indiziato di delitto: Non consentito.
- Misure cautelari personali: Consentite (280, 287 c.p.p.).
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
- Procedibilità: A querela della persona offesa (termine di sei mesi, remissione solo processuale); d'ufficio nelle tre ipotesi tassative previste dal terzo comma.
Il reato di cui all'all'art. 612-quater c.p., introdotto dalla Legge speciale sull'Intelligenza Artificiale (L. 132/2025), configura un reato di danno a condotta vincolata. La fattispecie incriminatrice presuppone l'utilizzo specifico di sistemi tecnologici di intelligenza artificiale capaci di elaborare alterazioni o falsificazioni (c.d. deepfake) non autorizzate dall'interessato.
- Idoneità decettiva: Il materiale (audio, video o fotografico) deve possedere un'intrinseca capacità di ingannare il pubblico sulla propria genuinità, superando la soglia del macroscopicamente falso.
- Evento di danno: Per la consumazione della fattispecie è necessaria la verificazione di un danno ingiusto alla persona offesa, derivante dalla condotta di cessione o diffusione.
- Onere probatorio aggravato: La sussistenza del dolo richiede la consapevolezza dell'alterazione informatica e la volontà specifica di immettere il contenuto nel circuito relazionale o pubblico senza consenso.
