Art. 612 ter Codice Penale - Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

612-ter. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Note procedurali:

Arresto: Non consentito in flagranza.

Fermo di indiziato di delitto: Non consentito.

Misure cautelari personali: Consentite le misure coercitive.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.

Procedibilità: A querela (termine 6 mesi); d'ufficio per le ipotesi aggravate (comma 4) o per connessione. Remissione solo processuale.

1. Il bene giuridico tutelato

La norma tutela la libertà di autodeterminazione sessuale, la riservatezza e la reputazione della persona rappresentata, sanzionando la violazione dell'aspettativa di confidenzialità del materiale intimo.

Ratio della norma e note per la difesa
  • Attenzione alla competenza: Essendo un reato che può prevedere aggravanti che alzano significativamente la pena (es. il 5° comma aggiunto dal Codice Rosso), verifica sempre se la pena massima edittale, calcolata con le aggravanti, sposta la competenza o incide sui termini di prescrizione.
  • Remissione "solo processuale": Il querelante non può fare una remissione stragiudiziale (es. davanti a un notaio o con scrittura privata autenticata): deve necessariamente presentarsi in udienza o davanti all'Autorità Giudiziaria.
  • Il "nocumento" (2° comma): L'elemento soggettivo richiesto per la fattispecie di chi riceve le immagini è il dolo specifico del "fine di recare nocumento". È un punto chiave per l'impostazione della linea difensiva.
Giurisprudenza Aggiornata
Cassazione Penale, Sez. V, Sent. n. 40859/2025 "La procedibilità d'ufficio per connessione si verifica sia in caso di connessione processuale (art. 12 c.p.p.) che materiale (art. 371 c.p.p.). L'estensione del regime di perseguibilità d'ufficio viene meno solo con l'accertamento dell'insussistenza del fatto per il reato connesso."
Cassazione Penale, Sez. V, Ord. n. 30169/2025 "Il reato ha natura istantanea e si consuma al primo invio non consentito. Successivi invii autonomi configurano distinti reati. Il consenso prestato per la visione in piattaforma (es. OnlyFans) è limitato alla mera visualizzazione e non si estende alla ulteriore diffusione."
Cassazione Penale, Sez. V, Sent. n. 18473/2025 "In caso di impossibilità di individuare il luogo di consumazione del primo invio, la competenza per territorio si determina in via suppletiva ai sensi dell'art. 9 c.p.p., radicandosi presso il luogo di residenza dell'imputato."