Cassazione n. 19081/2026: la giurisprudenza che mortifica il diritto di difesa

Il controllo di legittimità sulla motivazione delle sentenze di merito non consente una "rilettura" alternativa degli elementi di fatto, imponendo invece una verifica della logicità e irragionevolezza del percorso argomentativo seguito dal giudice.

Con la sentenza n. 19081 del 2026, la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione ribadisce i limiti del sindacato di legittimità in materia di stupefacenti e valutazione della prova indiziaria, con particolare riferimento all'interpretazione del linguaggio convenzionale utilizzato nelle intercettazioni.

Commento a Cass. pen., sez. IV, n. 19081/2026

Il caso

La vicenda trae origine dalla condanna in secondo grado per reati in materia di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90 e art. 73 D.P.R. 309/90). La Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva ritenuto provata la responsabilità degli imputati sulla base di conversazioni intercettate, interpretate come linguaggio cifrato relativo a cessioni di stupefacenti, suffragate dal sequestro di sostanza avvenuto nel corso delle indagini.

Massima della sentenza ▶
"Il controllo di legittimità sulla motivazione non deve risolversi in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o nLa censura del ricorrente è inammissibile, in quanto inerisce alla valutazione dell'efficacia dimostrativa del compendio probatorio e, in assenza di deduzione di travisamento di tale compendio, mira a sollecitare un sindacato che fuori esce dal perimetro del giudizio di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944)."

Il ricorso in Cassazione

Le difese hanno articolato motivi imperniati sulla violazione di legge e vizio di motivazione, contestando:

  • L'interpretazione delle conversazioni intercettate, sostenendo che i riferimenti a "moto" e "cilindrate" fossero reali e non cifrati.
  • Il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto (art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90), nonostante la consulenza tecnica avesse quantificato un principio attivo limitato.
  • L'insufficienza di elementi probatori per la configurazione del reato associativo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ribadendo i confini del sindacato di legittimità in presenza di una motivazione coerente e logica del giudice di merito. Di seguito si analizzano i principali orientamenti espressi nel provvedimento:

Sui limiti del sindacato di legittimità ▶
"Il sindacato di legittimità non può risolversi in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, né nell'adozioneLa censura è inammissibile anche nella parte in cui prospetta una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, giacché costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715 - 01; sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Rv. 282337). Il ricorrente assume la irragionevolezza della interpretazione del linguaggio utilizzato dai conversanti come riferito alla droga senza, tuttavia, considerare, che la Corte in maniera non illogica ha richiamato a riscontro di tale interpretazione il dato, non equivoco, dell'avvenuto sequestro della sostanza stupefacente."
Sull'interpretazione delle intercettazioni ▶
"La censura è inammissibile anche nella parte in cui prospetta una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, giacché costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715 - 01; sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Rv. 282337). Il ricorrente assume la irragionevolezza della interpretazione del linguaggio utilizzato dai conversanti come riferito alla droga senza, tuttavia, considerare, che la Corte in maniera non illogica ha richiamato a riscontro di tale interpretazione il dato, non equivoco, dell'avvenuto sequestro della sostanza stupefacente."
Sulla condanna alla Cassa delle Ammende ▶
"Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata in via equitativa in relazione alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità."
Principio sulla lieve entità (art. 73 comma 5) ▶
La censura è inammissibile anche nella parte in cui lamenta una disparità di valutazione nella qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi I) e M), rilevando che con riferimento al primo reato relativo alla detenzione di 34 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina era stata riconosciuta la lieve entità e con riferimento al secondo reato relativo alla detenzione di 175 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con un principio attivo pari a 8 grammi, era stata invece negata. Il motivo, così formulato, deve ritenersi aspecifico, in quanto sollecita una comparazione di situazioni senza, tuttavia, allegare tutti i termini di comparazione, ovvero, in particolare, senza indicare quale fosse il principio attivo della sostanza stupefacente di cui al capo I).

Il "vulnus" della doppia conforme

La decisione della Corte, ancora una volta, si trincera dietro il comodo scudo della "doppia conforme" per liquidare le doglianze difensive con una declaratoria di inammissibilità. Si tratta di un principio di pura creazione giurisprudenziale che grida vendetta: un artificio che non solo mortifica il diritto di difesa, ma scivola pericolosamente verso un contrasto aperto con l'art. 111 della Costituzione.

In caso di “doppia conforme”, la Cassazione frappone un terzo limite al ricorso, del tutto privo di base normativa. La Corte esige la cosiddetta “decisività” dell’errore, sostenendo che un vizio di motivazione sia rilevante solo se capace di “disarticolare” l’intero ragionamento probatorio; se le censure evidenziano solo “minime incongruenze”, vengono liquidate come non decisive. Questa prassi, oltre a essere di pura creazione giurisprudenziale, è irragionevole: il compito del giudice di legittimità è verificare la conformità della motivazione alle disposizioni di legge e, se ravvisa un vizio, ha l'obbligo di annullare la sentenza, senza poter arbitrare o pesare la gravità dell'illegittimità. È, in sostanza, il modo in cui la Cassazione si difende "dal processo" per ridurre il proprio carico giudiziario a scapito della legalità costituzionale.

Perché questo principio è un insulto al giusto processo ▶
Questa "doppia conforme" appare sempre più come uno stratagemma per consentire ai giudici di merito di ridurre lo sforzo motivazionale e alla Cassazione di sfoltire il carico giudiziario, difendendosi così "dal processo". È inaccettabile che in presenza di due sentenze di condanna lo spazio per un ricorso basato sul vizio di motivazione venga irragionevolmente azzerato. E la prova della faziosità di tale prassi è lampante: quando si tratta di doppie assoluzioni, la Corte non esita a scavalcare la conformità per annullare la sentenza (si pensi al caso Garlasco). Questa disparità di trattamento conferma che la "doppia conforme" serve solo quando c'è da confermare una condanna, trasformando il ricorso in Cassazione in una mera formalità priva di effettivo sindacato.

Conclusioni

In definitiva, la prassi della “doppia conforme” si rivela per ciò che è realmente: un espediente giurisprudenziale volto a erigere un argine difensivo della Corte di cassazione contro l'intero sistema processuale, al solo fine di alleggerire il carico di lavoro mediante inammissibilità seriali. Resta il paradosso di un orientamento che, pur dichiarandosi ossequioso della linearità delle decisioni, finisce per trasformarsi in uno strumento a geometria variabile. Se la “doppia conforme” fosse un principio di diritto oggettivo, dovrebbe valere per chiunque; eppure, la memoria storica del "caso Garlasco" ci insegna che, quando la posta in gioco è l'assoluzione, la Cassazione non esita a scavalcare la conformità per sindacare il merito. Questa disparità di trattamento non è solo un vulnus al diritto di difesa, ma una ferita aperta alla credibilità del giusto processo, che la Costituzione all'art. 111 voleva garantire e che la prassi quotidiana sta, di fatto, svuotando di significato.


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