Cassazione 14361/2025: l’iscrizione a ruolo della cartella esattoriale blocca la prescrizione della multa
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La sentenza chiarisce il momento in cui inizia e si interrompe la prescrizione della pena pecuniaria |
Introduzione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14361/2025, è intervenuta su una questione interpretativa di rilievo pratico e sistematico: la decorrenza e l’estinzione della pena pecuniaria per il decorso del tempo. La decisione offre un orientamento utile per comprendere in che momento lo Stato interrompe validamente la prescrizione della sanzione pecuniaria. Questo chiarimento si inserisce in un contesto normativo che ha subito modifiche importanti, ma che ancora oggi pone dubbi interpretativi, specie per i procedimenti soggetti alla disciplina previgente al D.Lgs. 150/2022.
Origine e fondamento della disciplina sull’estinzione della pena pecuniaria
L’istituto dell’estinzione della pena pecuniaria è regolato dal Codice Penale all’art. 172, comma 4, il quale stabilisce che il termine decorre dal momento in cui la sentenza diventa irrevocabile, oppure dalla sottrazione volontaria all’esecuzione della pena.
La normativa di riferimento è:
- Codice Penale, art. 172;
- Codice di Procedura Penale;
- D.Lgs. 150/2022 (inapplicabile ratione temporis al caso esaminato);
- Giurisprudenza costante della Cassazione, tra cui Sez. U, Boschetti (1998) e Sez. 1, Vitobello (2020).
Applicazione del principio nel caso esaminato
Nel caso oggetto della sentenza, il Procuratore della Repubblica aveva richiesto la dichiarazione di estinzione di una pena pecuniaria inflitta nel 2008 e divenuta definitiva nel 2009. La Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo i seguenti aspetti operativi:
- Inizio del termine: il termine decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza, salvo sottrazione volontaria all’esecuzione.
- Interruzione del termine: la sola iscrizione a ruolo della pretesa erariale è sufficiente a impedire l’estinzione.
- Notifica della cartella: la notifica, anche secondo il rito degli irreperibili, interrompe validamente la prescrizione.
- Inapplicabilità di sospensioni o interruzioni diverse: non sono previste cause di sospensione o interruzione analoghe a quelle della prescrizione del reato (artt. 159-160 c.p.).
Implicazioni giuridiche e sfide attuali
Questa pronuncia assume rilievo sotto vari profili:
- Chiarezza operativa per gli uffici esecutivi: si evita l’estinzione automatica della sanzione in caso di mera inerzia, purché vi sia un atto esecutivo formale (es. iscrizione a ruolo);
- Certezza del diritto per il condannato: anche atti esecutivi non comunicati direttamente (es. notifiche agli irreperibili) sono idonei a bloccare la prescrizione;
- Persistenza della disciplina frammentata: l’assenza di una riforma organica genera ancora incertezze, specialmente nei casi anteriori al D.Lgs. 150/2022;
- Questione di equità: la pena pecuniaria, talvolta di modesta entità, può rimanere pendente per molti anni, incidendo sulla vita civile del condannato.
La sentenza si inserisce in una linea giurisprudenziale che enfatizza l’efficacia dell’azione esecutiva dello Stato, anche se avviata dopo un intervallo di tempo considerevole.
Conclusione
La sentenza n. 14361/2025 riafferma che l’inizio dell’esecuzione penale — tramite iscrizione a ruolo o notifica della cartella — è sufficiente a impedire l’estinzione per decorso del tempo. Il principio espresso tutela l’interesse pubblico alla riscossione, ma solleva interrogativi sulla proporzionalità e sull’effettività della pena. Una riforma sistemica appare ormai urgente, affinché la giustizia non si affidi solo a formalismi, ma anche a criteri di equità sostanziale.
Riferimenti normativi
- Codice Penale, art. 172;
- D.Lgs. 150/2022, art. 97;
- Cass. Pen., Sez. 1, Sent. n. 14361/2025;
- Cass. Sez. U, Boschetti, 28/10/1998;
- Cass. Sez. 1, Vitobello, 08/07/2020;
- Cass. Sez. 3, Ghidini, 03/11/2016.
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