L'infiltrazione della 'ndrangheta negli appalti pubblici e nell'imprenditoria: la nuova sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione si pronuncia sull'associazione mafiosa e le infiltrazioni criminali nell'economia legale
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Veduta frontale della Corte Suprema di Cassazione a Roma, simbolo della giustizia italiana e garante della legalità costituzionale |
Introduzione
La sentenza n. 34126/2024 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione segna un passaggio fondamentale nella lotta alle infiltrazioni mafiose nei settori economici e negli appalti pubblici. Con questa decisione, la Suprema Corte si è espressa su un vasto procedimento che coinvolgeva decine di imputati accusati di associazione mafiosa e reati satellite, confermando la perdurante presenza e l'operatività di due cosche della 'ndrangheta nel territorio calabrese e non solo.
Origine e fondamento della decisione
Il procedimento trae origine dalle indagini su due cosche di 'ndrangheta operanti nella provincia di Crotone e nei comuni limitrofi, con ramificazioni anche in Emilia-Romagna e in Germania. Gli imputati erano accusati di appartenere o di concorrere esternamente alle associazioni mafiose, oltre a reati collegati come estorsioni, frodi fiscali, turbative d'asta e riciclaggio.
La Corte ha ribadito i principi consolidati in tema di:
- Partecipazione mafiosa (art. 416-bis c.p.);
- Reati contro la pubblica amministrazione;
- Reati di natura economico-finanziaria strumentali al rafforzamento del potere criminale.
Inoltre, la sentenza si caratterizza per numerosi annullamenti con rinvio disposti per alcune posizioni individuali, in particolare per valutare nuovamente:
- La sussistenza del dolo specifico in casi di intestazione fittizia di beni;
- Il grado di contiguità imprenditoriale rispetto alla partecipazione consapevole alla struttura mafiosa;
- La corretta qualificazione giuridica di alcuni reati economico-finanziari strumentali.
La Corte ha richiamato l'esigenza di una motivazione particolarmente rigorosa e approfondita, specie nei casi in cui il giudizio di primo grado sia stato riformato in appello, per garantire la coerenza, la trasparenza e la logicità del percorso decisionale.
Applicazione ai casi di infiltrazione negli appalti pubblici
In particolare, è stato evidenziato come le cosche abbiano condizionato bandi pubblici mediante la scelta delle imprese da favorire, alterando l’ordinario svolgimento delle procedure di gara, e abbiano infiltrato l'imprenditoria, anche attraverso intestazioni fittizie e operazioni commerciali apparentemente lecite.
La Cassazione ha rilevato che:
- Anche senza minacce o violenza esplicita, il controllo mafioso può realizzarsi tramite la semplice alterazione del corretto iter amministrativo.
- La mera contiguità imprenditoriale o familiare con la cosca, se accompagnata da comportamenti agevolativi, può integrare il concorso esterno nell'associazione mafiosa.
Implicazioni giuridiche e sfide attuali
Le principali implicazioni della sentenza riguardano:
- La conferma che l’infiltrazione mafiosa nell’economia legale può realizzarsi in modo silente e subdolo, rendendo difficile l’accertamento giudiziario.
- L'importanza della prova del dolo specifico nell'accertamento dei reati di intestazione fittizia e agevolazione mafiosa.
- Le criticità nell’individuare il confine tra semplice contiguità imprenditoriale e partecipazione criminale, specie in ambito economico.
Gli annullamenti con rinvio disposti dalla Corte dimostrano l’estrema attenzione richiesta nell'analizzare situazioni ambigue e borderline, in cui il legame tra l'impresa e l'organizzazione mafiosa non sempre si manifesta in forme evidenti o tradizionali.
Conclusione
La sentenza n. 34126/2024 della Corte di Cassazione rappresenta una pietra miliare nella definizione dei criteri di accertamento delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici e nell’economia legale. Essa riafferma che la presenza silente e non appariscente della criminalità organizzata può comunque compromettere gravemente il buon andamento delle istituzioni pubbliche e l’integrità del mercato economico.
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