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Lo Stato in allerta: leggere tra le righe della paura. Cosa raccontano i 39 articoli del DL Sicurezza 2025

DL Sicurezza 2025: radiografia di uno Stato in trincea Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 Capo I Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia Analisi dell’Articolo 1 Articolo 1 – Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all'articolo 435 del codice penale Contenuto normativo L’articolo 1 introduce nel codice penale l’articolo 270-quinquies.3 e modifica l’articolo 435. Entrambi riguardano reati legati al terrorismo e alla sicurezza pubblica. Il nuovo   art. 270-quinquies.3   verosimilmente punisce atti preparatori e condotte prodromiche all’esecuzione di atti terroristici. Non si tratta solo di chi compie l’atto, ma anche di chi si forma, si addestra o partecipa a reti che possano sfociare in terrorismo. L’art.   435 c.p. , invece, viene aggiornato per estendere la punibilità in tema di esplosivi, rendendo più facile colpire condotte p...

Reato continuato e aberratio ictus: la Cassazione annulla il diniego della Corte d'Assise d'Appello di Messina

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Aberratio ictus e continuazione tra reati: la Cassazione precisa i confini del dolo

Facciata della Corte Suprema di Cassazione
Facciata della Corte Suprema di Cassazione a Roma, protagonista della decisione sul reato continuato e sull'aberratio ictus.

Introduzione

Con la sentenza n. 4119/2019, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata su un importante tema di diritto dell'esecuzione: il riconoscimento del vincolo della continuazione in presenza di aberratio ictus. Un caso emblematico che coinvolge omicidi in contesto mafioso e l'interpretazione del dolo nella fase esecutiva del reato.

Il caso

T.S., già condannato per diversi omicidi collegati a conflitti mafiosi, aveva chiesto, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze definitive. La Corte d'Assise d'Appello di Messina aveva rigettato l'istanza, escludendo l'esistenza di un disegno criminoso unitario, specie in relazione agli omicidi commessi per errore di persona (aberratio ictus).

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso di T.S., rilevando gravi vizi di motivazione nell'ordinanza impugnata. Secondo i giudici di legittimità:

  • Il giudice dell'esecuzione non ha considerato che l'istanza riguardava la continuazione "orizzontale" tra i reati-fine e non quella "verticale" con il reato associativo.
  • L'aberratio ictus, ai sensi dell'art. 82 c.p., non esclude l'elemento psicologico del dolo riferito all'obiettivo originario, anche se l'offesa colpisce un soggetto diverso da quello designato.
  • La volontà criminosa rimane invariata rispetto al disegno criminoso iniziale, rendendo compatibile il riconoscimento della continuazione anche nei casi di errore sull'identità della vittima.

Implicazioni giuridiche

La sentenza ribadisce principi fondamentali:

  • Il dolo si riferisce alla vittima designata, non a quella concretamente lesa.
  • L'aberratio ictus non rompe il nesso ideativo tra i vari reati programmati.
  • Il disegno criminoso unitario può sussistere anche quando l'esecuzione del piano ha avuto esiti non perfettamente coincidenti con l'intenzione iniziale.

Il tema della criminalità organizzata e delle strategie omicidiarie era stato oggetto anche del processo Graviano e Filippone discusso davanti alla Corte di Cassazione.

Conclusione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza della Corte d'Assise d'Appello di Messina, disponendo il rinvio per un nuovo esame dell'istanza di T.S. Il principio affermato rappresenta un punto fermo nell'interpretazione della continuazione tra reati in presenza di aberratio ictus, valorizzando la coerenza del disegno criminoso rispetto al mero errore esecutivo.

Riferimenti normativi

  • Codice penale, art. 82 – Aberratio ictus
  • Codice di procedura penale, art. 671 – Applicazione della continuazione nel procedimento di esecuzione
  • Sentenza Corte di Cassazione, Sez. I penale, n. 4119/2019

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