Cassazione Sentenza n. 14838/2025. ‘Ndrangheta Stragista: la Cassazione annulla le condanne all’ergastolo per Graviano e Filippone e dispone un nuovo processo d’appello
Le motivazioni della Suprema Corte mettono in discussione la tenuta probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
Con una decisione di grande rilievo, la Corte di Cassazione è intervenuta sul processo “Ndrangheta Stragista”, annullando con rinvio le condanne all’ergastolo inflitte a Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone e rimettendo al centro il tema della tenuta probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Approfondimento giurisprudenziale e processuale
Introduzione
Con sentenza emessa il 16 dicembre 2024 (depositata il 15 aprile 2025, n. 14838), la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione è intervenuta su una delle vicende più complesse legate alla stagione stragista degli anni ’90, annullando con rinvio le condanne all’ergastolo inflitte a Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone.
I due imputati erano stati ritenuti mandanti e istigatori di una serie di attentati e agguati armati contro appartenenti all’Arma dei Carabinieri, tra cui il duplice omicidio dei militari Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, avvenuto il 18 gennaio 1994 lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché altri episodi di tentato omicidio verificatisi tra il dicembre 1993 e il febbraio 1994 nella provincia di Reggio Calabria.
Secondo l’impostazione accusatoria accolta nei giudizi di merito, tali azioni delittuose si inserivano in una più ampia strategia stragista di matrice mafiosa, promossa da Cosa Nostra e condivisa con altre organizzazioni criminali, tra cui la ’ndrangheta, con l’obiettivo di esercitare una pressione diretta sulle istituzioni statali.
In questa prospettiva, gli attentati contro le pattuglie dei Carabinieri venivano interpretati come parte di un disegno eversivo più ampio, volto a indebolire l’autorità dello Stato e a ottenere benefici di natura normativa e penitenziaria, tra cui l’attenuazione del regime carcerario previsto dall’art. 41-bis ord. pen.
Norma di riferimento: art. 41-bis O.P. (regime speciale) Dettagli ▶
Art. 41-bis – Situazioni di emergenza
1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis.
2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa.
2-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94.
2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione. Solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato un colloquio telefonico mensile della durata massima di dieci minuti. I colloqui sono comunque video-registrati. Le disposizioni non si applicano ai colloqui con i difensori.
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all’aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone e per una durata non superiore a due ore al giorno, con misure volte a impedire comunicazioni tra detenuti;
f-bis) l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa.
2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute accede senza limitazioni alle sezioni speciali e può svolgere colloqui riservati senza limiti di tempo.
2-quater.2. I garanti regionali possono accedere e svolgere colloqui videoregistrati.
2-quater.3. I garanti locali possono accedere solo in visita accompagnata, senza colloqui visivi.
2-quinquies. Il detenuto o il difensore possono proporre reclamo entro venti giorni al tribunale di sorveglianza di Roma.
2-sexies. Il tribunale decide entro dieci giorni; è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.
2-septies. Per la partecipazione all’udienza si applicano le disposizioni dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p.
Fonte: Normattiva
La ricostruzione operata dai giudici di merito collocava tali episodi in continuità con le stragi del 1992-1993 e con i successivi attentati sul territorio nazionale, delineando un coordinamento tra diverse organizzazioni mafiose e ipotizzando un contesto caratterizzato anche da interferenze di apparati occulti e relazioni con ambienti eversivi.
È proprio su questa complessa struttura accusatoria — fondata in larga parte sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e su una lettura unitaria della strategia criminale — che la Corte di Cassazione è intervenuta, evidenziando rilevanti criticità sul piano probatorio e motivazionale, tali da imporre l’annullamento con rinvio della decisione impugnata.
Il processo “Ndrangheta Stragista”
L’intero procedimento si inserisce nel noto filone investigativo denominato “’Ndrangheta stragista”, incentrato sulla ricostruzione di una presunta strategia eversiva condivisa tra Cosa Nostra e ’Ndrangheta, finalizzata a colpire lo Stato mediante azioni violente e dimostrative.
Secondo l’impostazione accusatoria accolta nei giudizi di merito, tale strategia sarebbe stata promossa dai vertici di Cosa Nostra — in particolare da Totò Riina — e attuata anche grazie al coinvolgimento di esponenti della criminalità organizzata calabrese, tra cui Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, ritenuti mandanti e promotori degli attentati verificatisi nel territorio reggino tra il 1993 e il 1994.
In tale prospettiva, gli agguati ai danni dei Carabinieri venivano interpretati non come episodi isolati, ma come parte di un programma criminoso unitario, volto a esercitare una pressione sistemica sulle istituzioni, anche attraverso il ricorso a finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico.
La Corte d’Assise di Reggio Calabria, con sentenza del 21 luglio 2020, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati, condannandoli alla pena dell’ergastolo; decisione successivamente confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria il 25 marzo 2023, all’esito di una rinnovazione istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p.
Norma di riferimento: art. 603 c.p.p. (rinnovazione istruzione dibattimentale) Dettagli ▶
Art. 603 – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585, comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495, comma 1.
3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.
3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.
3-ter. Il giudice dispone altresì la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 604, commi 5-ter e 5-quater. Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato ai sensi dell'articolo 420-bis, comma 3, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell'articolo 190-bis.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 APRILE 2014, N. 67.
5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.
6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.
Fonte: Normattiva
Le sentenze di merito avevano fondato il giudizio di colpevolezza su un ampio compendio probatorio, costituito prevalentemente dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ritenute convergenti nel delineare sia il contesto associativo sia il ruolo direttivo attribuito agli imputati nella pianificazione degli attentati.
La decisione della Cassazione
Accogliendo i ricorsi delle difese, la Suprema Corte ha rilevato plurimi vizi di motivazione nella sentenza impugnata, evidenziando come il percorso argomentativo dei giudici di merito presenti lacune logiche, passaggi assertivi e profili di contraddittorietà tali da non consentire una piena tenuta del giudizio di responsabilità.
In particolare, la Corte ha posto l’accento sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenendo che queste non siano state adeguatamente sottoposte al necessario vaglio critico richiesto dall’art. 192 c.p.p., soprattutto con riferimento alla presenza di riscontri esterni, concreti e individualizzanti idonei a corroborarne l’attendibilità.
Norma di riferimento: art. 192 c.p.p. (valutazione della prova) Dettagli ▶
Art. 192 – Valutazione della prova
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b).
Fonte: Normattiva
Secondo la Cassazione, il giudizio di colpevolezza risulta in larga parte fondato su un quadro dichiarativo non sufficientemente verificato, caratterizzato da fonti talora indirette, incongruenze narrative e incertezze circa la genesi della conoscenza dei fatti, senza che la motivazione della sentenza d’appello chiarisca in modo rigoroso la tenuta complessiva del compendio probatorio.
La Corte ha inoltre sottolineato come, a fronte della complessità del contesto ricostruttivo — fondato sulla tesi di una strategia criminale unitaria tra organizzazioni mafiose — fosse necessario un più penetrante scrutinio probatorio, idoneo a dimostrare in modo specifico il contributo causale e il ruolo effettivamente svolto dai singoli imputati.
Alla luce di tali criticità, la Suprema Corte ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, demandando a una diversa sezione della Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria il compito di procedere a un nuovo giudizio, nel rispetto dei principi di diritto enunciati e colmando le evidenziate carenze motivazionali.
Implicazioni giuridiche
L’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione si inserisce nel solco di un orientamento consolidato volto a presidiare il principio della legalità e razionalità della motivazione, quale elemento imprescindibile della decisione penale e garanzia sostanziale contro arbitri valutativi.
In tale prospettiva, la pronuncia riafferma con forza che il giudizio di colpevolezza non può fondarsi su ricostruzioni meramente congetturali o su apparati motivazionali incompleti, illogici o non verificabili, ma richiede un percorso argomentativo coerente, analitico e sorretto da un adeguato compendio probatorio, specie quando si fonda su dichiarazioni di collaboratori di giustizia.
La decisione assume rilievo anche sotto il profilo del rispetto delle regole di valutazione della prova, imponendo un rigoroso controllo sulla presenza di riscontri esterni e individualizzanti, nonché sulla tenuta logica della ricostruzione accusatoria, in conformità ai criteri dettati dall’art. 192 c.p.p.
Più in generale, il provvedimento si pone come espressione del principio del giusto processo, sancito dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU, ribadendo che la responsabilità penale può essere affermata solo all’esito di un accertamento pienamente rispettoso delle garanzie difensive e fondato su una motivazione trasparente, verificabile e immune da vizi logico-giuridici.
Norma di riferimento: art. 111 Cost. (giusto processo) Dettagli ▶
Art. 111 – Costituzione
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Fonte: Normattiva
Norma di riferimento: art. 6 CEDU (diritto a un equo processo) Dettagli ▶
Articolo 6 – Diritto a un equo processo
1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, salvo limitazioni giustificate da esigenze di ordine pubblico, sicurezza, tutela dei minori o della vita privata, o quando la pubblicità possa arrecare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa;
- b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la propria difesa;
- c) difendersi personalmente o essere assistito da un difensore di fiducia o d’ufficio, quando lo richiedono gli interessi della giustizia;
- d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni;
- e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata nel processo.
Fonte: Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)
Conclusione
La pronuncia in esame mette in luce, ancora una volta, la estrema complessità dei processi in materia di criminalità organizzata, soprattutto quando il quadro accusatorio si fonda in misura significativa sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che richiedono un rigoroso vaglio critico e la presenza di adeguati riscontri esterni.
La Corte di Cassazione richiama con forza la necessità di un accertamento probatorio solido e metodologicamente corretto, ribadendo che la responsabilità penale non può essere affermata sulla base di ricostruzioni ipotetiche o non pienamente verificate, ma deve poggiare su elementi certi, coerenti e convergenti.
Il nuovo giudizio di appello sarà pertanto chiamato a riesaminare integralmente il compendio probatorio, verificando se sussistano elementi idonei a fondare un’affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, nel pieno rispetto delle garanzie difensive e dei principi che governano il processo penale.
Riferimenti normativi
- Art. 606 c.p.p. – Motivi di ricorso per cassazione
- Art. 627 c.p.p. – Effetti dell’annullamento con rinvio
- Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso
- Art. 111 Cost. – Giusto processo
- Art. 6 CEDU – Diritto a un processo equo
Fonti
Articoli collegati
Puoi consultare la sentenza completa cliccando qui:
Visualizza la sentenzaAggiornato al 17 marzo 2026
Commenti
Posta un commento