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Cassazione Sentenza n. 14344/2025. Scambio Elettorale Politico - mafioso. Quando il Riesame ignora la difesa: la Cassazione richiama al dovere di motivazione

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Doppio rilievo della Cassazione: memoria difensiva ignorata e inesistenza di accordo mafioso

Misure cautelari e controllo elettronico
La Cassazione annulla l'ordinanza cautelare del Riesame: il giudice deve confrontarsi con la memoria difensiva e verificare l'esistenza concreta dell'accordo politico-mafioso.

Con la sentenza n. 14344/2025, depositata l'11 aprile 2025, la VI Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio un'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari senza considerare i contenuti della memoria difensiva depositata dall'indagato.

Commento a Cass. pen., Sez. VI, 11 aprile 2025, n. 14344

Introduzione

La sentenza n. 14344/2025 affronta due profili rilevanti del processo penale: il dovere del giudice di confrontarsi con le deduzioni difensive e la corretta configurazione del reato di scambio elettorale politico-mafioso previsto dall’art. 416-ter c.p.


Il caso concreto: una memoria ignorata

La difesa dell'indagato aveva depositato una memoria contenente specifiche argomentazioni relative alla carenza degli indizi di colpevolezza e all'assenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale del Riesame aveva tuttavia rigettato l'appello cautelare senza confrontarsi con tali deduzioni, limitandosi a richiamare la motivazione del giudice per le indagini preliminari.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo all'omessa valutazione della memoria difensiva.

Secondo la Cassazione, il giudice del riesame non può ignorare le deduzioni difensive: è tenuto ad esaminarle e, se le ritiene irrilevanti, deve comunque motivare le ragioni della loro esclusione.

Il rispetto di questo obbligo è funzionale alla tutela del diritto di difesa e al principio del contraddittorio, elementi centrali del giusto processo anche nella fase cautelare.


Implicazioni giuridiche

La Cassazione ha rilevato che l'ordinanza del Riesame risultava indirettamente viziata per la mancata considerazione degli argomenti difensivi.

La Corte ha inoltre escluso la configurabilità del reato di scambio politico-mafioso ex art. 416-ter c.p., osservando che non era stato possibile individuare con precisione il momento dell'accordo né il soggetto che lo avrebbe concluso.

Elemento decisivo è risultato il fatto che il soggetto con cui sarebbe stato raggiunto l'accordo politico-elettorale non fosse intraneo alla consorteria mafiosa: una circostanza che impedisce la configurazione del reato, pur potendo sussistere una diversa forma di pattuizione illecita.


Conclusione

La pronuncia rappresenta un importante richiamo alla magistratura di merito: anche nella fase cautelare il diritto di difesa deve essere effettivo e non meramente formale.

Le memorie difensive costituiscono strumenti essenziali per garantire il corretto equilibrio tra libertà personale ed esigenze investigative, mentre l'accertamento dei reati di scambio politico-mafioso richiede una rigorosa verifica degli elementi costitutivi dell'accordo.

Riferimenti normativi

  • Art. 606 c.p.p. – Motivi di ricorso per cassazione
  • Art. 292 c.p.p. – Contenuto dell’ordinanza cautelare
  • Art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso
  • Art. 111 Cost. – Giusto processo
  • Art. 6 CEDU – Diritto a un processo equo

Fonti

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. 11 aprile 2025, n. 14344

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