Corte di Appello di Reggio Calabria Ordinanza n. 368/2023. Rescissione del giudicato: la tutela del diritto di difesa
Il diritto di difesa in primo piano: la svolta processuale di Reggio Calabria
Una decisione della Corte d’Appello di Reggio Calabria riporta al centro del processo penale il tema della conoscenza effettiva del procedimento da parte dell’imputato e della concreta possibilità di esercitare il diritto di difesa.
Approfondimento giurisprudenziale
La ratio dell’articolo 629-bis c.p.p.
La rescissione del giudicato è uno strumento straordinario previsto dall’art. 629-bis del codice di procedura penale, che consente di rimettere in discussione una condanna definitiva quando l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del processo e non abbia potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Questo istituto si fonda sui principi del giusto processo e della presunzione di innocenza, offrendo una garanzia contro le condanne emesse in violazione dei diritti fondamentali.
Il caso deciso dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria
Con l'ordinanza n. 368/2023, depositata il 2 luglio 2024, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha accolto l'istanza di rescissione del giudicato presentata da F. D. M. e M. A., assistiti dall'avv. Guido Contestabile, contro la sentenza n. 264/2021 del Tribunale di Palmi.
I fatti
Gli imputati erano stati dichiarati assenti e condannati senza avere avuto effettiva conoscenza del processo.
- L'avviso di conclusione delle indagini era stato consegnato personalmente nel 2017.
- Il decreto di citazione a giudizio era stato notificato con compiuta giacenza, senza effettivo ritiro.
- Non vi era prova della consapevolezza effettiva dell’avvio del processo.
Il processo si era quindi svolto in loro assenza, culminando nella condanna.
La dichiarazione di assenza e l'art. 420-bis c.p.p.
Uno dei profili centrali della vicenda riguarda la dichiarazione di assenza degli imputati nel processo celebrato davanti al Tribunale di Palmi.
Il decreto di citazione a giudizio era stato notificato mediante deposito con avviso e successiva compiuta giacenza, senza che l’atto fosse consegnato personalmente agli imputati.
Nonostante ciò, il giudice aveva ritenuto valida la notifica e aveva dichiarato gli imputati assenti, procedendo alla celebrazione del processo.
Tale valutazione non risultava coerente con le garanzie previste dall’art. 420-bis c.p.p., che impone al giudice di verificare non soltanto la regolarità formale della notifica, ma anche l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato.
La decisione della Corte
La Corte d'Appello ha ritenuto che la sola notifica tramite compiuta giacenza non fosse sufficiente a dimostrare l’effettiva conoscenza del processo da parte degli imputati.
- La notifica tramite deposito postale non equivale a reale conoscenza del processo.
- La mancanza di consapevolezza compromette il diritto di difesa.
Pertanto la Corte ha revocato la sentenza di condanna e disposto un nuovo giudizio.
L'importanza della decisione
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nessuna condanna può ritenersi legittima se l’imputato non è stato posto nelle condizioni di conoscere il processo e difendersi efficacemente.
Riferimenti normativi
- Art. 629-bis c.p.p. – Rescissione del giudicato
- Art. 24 Cost. – Tutela dei diritti in giudizio
- Art. 6 CEDU – Diritto a un equo processo
- Art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE
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