Corte di Appello di Reggio Calabria Ordinanza n. 368/2023. Rescissione del giudicato: la tutela del diritto di difesa

Aggiornato al 19 marzo 2026
Corte d'Appello di Reggio Calabria
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, protagonista dell'ordinanza n. 368/2023 sulla tutela del diritto di difesa.

Una decisione della Corte d’Appello di Reggio Calabria riporta al centro del processo penale il tema della conoscenza effettiva del procedimento da parte dell’imputato e della concreta possibilità di esercitare il diritto di difesa.

Approfondimento giurisprudenziale

La ratio dell’articolo 629-bis c.p.p.

La rescissione del giudicato, disciplinata dall’art. 629-bis c.p.p., costituisce un rimedio straordinario volto a rimuovere gli effetti di una sentenza irrevocabile pronunciata in assenza dell’imputato che non abbia avuto effettiva conoscenza del processo. L’istituto si colloca nel delicato punto di equilibrio tra l’esigenza di stabilità del giudicato e la necessità di garantire il diritto di difesa quale presidio indefettibile del giusto processo.

Art. 629-bis c.p.p. – Rescissione del giudicato Dettagli ▶

1. Il condannato o il soggetto sottoposto a misura di sicurezza, giudicato in assenza, può ottenere la rescissione del giudicato se dimostra:
– di essere stato dichiarato assente senza i presupposti di cui all’art. 420-bis c.p.p.;
– di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa;
– salvo che risulti una conoscenza effettiva del processo prima della sentenza.

2. La richiesta deve essere proposta alla corte d’appello competente, entro trenta giorni dalla conoscenza della sentenza, personalmente o tramite difensore munito di procura speciale.

3. La corte decide in camera di consiglio e, in caso di accoglimento, revoca la sentenza e trasmette gli atti al giudice competente per la fase o il grado in cui si è verificata la nullità.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640 c.p.p.

Fonte: Normattiva

La ratio della norma va rinvenuta nell’esigenza di evitare che il giudicato si formi in modo solo formalmente legittimo, ma sostanzialmente lesivo dei diritti fondamentali dell’imputato. In particolare, il legislatore ha inteso porre rimedio alle ipotesi in cui la partecipazione al processo sia mancata non per scelta consapevole, ma per una carenza di conoscenza effettiva del procedimento, così da impedire l’esercizio del diritto di difesa in tutte le sue forme.

L’istituto si fonda direttamente sui principi costituzionali del giusto processo (art. 111 Cost.) e della presunzione di non colpevolezza (art. 27, comma 2, Cost.), nonché sugli standard sovranazionali elaborati dalla Corte EDU in materia di processo in absentia. In tale prospettiva, la rescissione del giudicato si configura come uno strumento di garanzia volto a ristabilire un contraddittorio effettivo, quale condizione imprescindibile per la legittimità della decisione penale.

Art. 111 Cost. – Giusto processo Dettagli ▶

1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

3. Nel processo penale la persona accusata deve essere tempestivamente informata dell’accusa, disporre del tempo e dei mezzi per difendersi, interrogare i testimoni, ottenere prove a suo favore ed essere assistita da un interprete.

4. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza non può essere fondata su dichiarazioni sottratte al contraddittorio.

5. La legge disciplina i casi di deroga al contraddittorio nella formazione della prova.

6. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

7. È sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale, salvo eccezioni previste.

8. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso è ammesso per motivi inerenti alla giurisdizione.

Fonte: Normattiva

Art. 27 Cost. – Responsabilità penale e presunzione di innocenza Dettagli ▶

1. La responsabilità penale è personale.

2. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

3. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

4. Non è ammessa la pena di morte.

Fonte: Normattiva

Non si tratta, dunque, di un mezzo di impugnazione ordinario, ma di un rimedio eccezionale che incide su una decisione ormai definitiva, giustificato esclusivamente dalla necessità di rimuovere una violazione grave e strutturale del diritto di difesa. Proprio per questo, l’ambito applicativo dell’art. 629-bis c.p.p. è delimitato da rigorosi presupposti, tra i quali assume rilievo centrale l’assenza di una conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato.


Il caso deciso dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria

Con l'ordinanza n. 368/2023, depositata il 2 luglio 2024, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha accolto l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di F. D. M. e M. A., assistiti dall'avv. Guido Contestabile, avverso la sentenza n. 264/2021 emessa dal Tribunale di Palmi.

Nel caso di specie, la difesa ha dedotto la mancata effettiva conoscenza del procedimento penale da parte degli imputati, evidenziando come la dichiarazione di assenza fosse intervenuta in difetto dei presupposti previsti dall’art. 420-bis c.p.p., con conseguente compressione del diritto di difesa e impossibilità di proporre tempestiva impugnazione.

Art. 420-bis c.p.p. – Assenza dell’imputato Dettagli ▶

1. Il giudice procede in assenza quando l’imputato è stato regolarmente citato o ha rinunciato a comparire.

2. Il processo può svolgersi in assenza anche quando risulti che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente scelto di non parteciparvi.

3. Si procede in assenza anche nei casi di latitanza o sottrazione volontaria alla conoscenza del processo.

4. L’imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.

5. In mancanza dei presupposti, il giudice rinvia l’udienza e dispone nuove notifiche personali.

6. L’ordinanza di assenza è revocata se l’imputato dimostra:
– impossibilità di comparire per causa non imputabile;
– mancata effettiva conoscenza del processo;
– insussistenza dei presupposti dell’assenza.

7. Il giudice revoca l’assenza anche d’ufficio quando accerta che i presupposti non erano soddisfatti.

Fonte: Normattiva

La Corte territoriale, nel valutare la fondatezza dell’istanza, ha posto al centro dell’analisi il requisito della “conoscenza effettiva” del processo, ritenendo che la mera regolarità formale delle notifiche non sia sufficiente a garantire il rispetto del contraddittorio, ove non si traduca in una concreta consapevolezza da parte dell’imputato dell’esistenza del procedimento e della necessità di parteciparvi.

In tale prospettiva, i giudici hanno valorizzato il principio secondo cui la partecipazione al processo deve essere effettiva e non meramente apparente, in linea con i canoni del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. e con la giurisprudenza della Corte EDU in materia di processo in absentia.

Accertata, dunque, l’assenza di una conoscenza reale del procedimento e la conseguente impossibilità di esercitare il diritto di difesa, la Corte d’Appello ha ritenuto integrati i presupposti di cui all’art. 629-bis c.p.p., disponendo la rescissione del giudicato, la revoca della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice competente per la rinnovazione del giudizio nel pieno contraddittorio delle parti.


I fatti

Gli imputati erano stati dichiarati assenti e successivamente condannati all’esito di un processo svoltosi integralmente in loro assenza, senza che fosse dimostrata una effettiva conoscenza del procedimento penale a loro carico.

  • Avviso di conclusione delle indagini: risulta consegnato personalmente nel 2017, circostanza che attesta una conoscenza iniziale del procedimento, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare la consapevolezza della successiva instaurazione del giudizio.
  • Decreto di citazione a giudizio: notificato mediante compiuta giacenza, senza che gli imputati abbiano mai ritirato l’atto, con conseguente mancanza di una conoscenza diretta e attuale dell’avvio del processo.
  • Assenza di prova della conoscenza effettiva: dagli atti non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare che gli imputati fossero concretamente a conoscenza della pendenza del giudizio, né che la loro mancata comparizione fosse frutto di una scelta libera e consapevole.

In tale contesto, il processo si è svolto in assenza degli imputati sulla base di presupposti meramente formali, culminando nella pronuncia di condanna, senza che fosse garantita una partecipazione effettiva al contraddittorio e, dunque, senza il pieno esercizio del diritto di difesa.

La vicenda evidenzia in modo emblematico la distinzione tra conoscenza legale e conoscenza effettiva del processo, ponendo le basi per l’intervento rescissorio previsto dall’art. 629-bis c.p.p.


La dichiarazione di assenza e l'art. 420-bis c.p.p.

Uno dei profili centrali della vicenda riguarda la dichiarazione di assenza degli imputati nel processo celebrato dinanzi al Tribunale di Palmi, la quale si è rivelata non conforme ai presupposti richiesti dall’art. 420-bis c.p.p.

Il decreto di citazione a giudizio era stato notificato mediante deposito con avviso e successiva compiuta giacenza, senza che l’atto fosse mai consegnato personalmente agli imputati, né che emergessero elementi idonei a dimostrare una loro concreta conoscenza dell’instaurazione del giudizio.

Nonostante ciò, il giudice di primo grado ha ritenuto valida la notificazione sulla base della sua regolarità formale, dichiarando gli imputati assenti e procedendo alla celebrazione del processo in loro mancanza.

Tale valutazione si pone in contrasto con la ratio dell’art. 420-bis c.p.p., il quale impone al giudice un accertamento sostanziale e non meramente formale, richiedendo la verifica della effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato o, quantomeno, la prova che la sua assenza sia frutto di una scelta volontaria e consapevole.

In particolare, la notifica per compiuta giacenza, pur astrattamente valida sul piano legale, non è di per sé sufficiente a fondare la dichiarazione di assenza, ove non sia accompagnata da ulteriori elementi che dimostrino la concreta consapevolezza dell’imputato. In mancanza di tale verifica, il processo in absentia si traduce in una mera finzione giuridica, incompatibile con il diritto di difesa e con il principio del contraddittorio.

Ne deriva che la dichiarazione di assenza, fondata esclusivamente su presupposti formali, risulta illegittima e determina una nullità che incide sull’intero giudizio, giustificando l’attivazione del rimedio straordinario della rescissione del giudicato di cui all’art. 629-bis c.p.p.


La decisione della Corte

La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha accolto l’istanza di rescissione del giudicato, ritenendo non dimostrata la sussistenza dei presupposti per procedere in assenza degli imputati ai sensi dell’art. 420-bis c.p.p.

In particolare, i giudici hanno affermato che la notificazione del decreto di citazione a giudizio mediante compiuta giacenza, pur formalmente valida, non è di per sé idonea a provare l’effettiva conoscenza del processo, in assenza di ulteriori elementi che attestino la concreta consapevolezza dell’imputato.

  • Notifica e conoscenza effettiva: la notifica effettuata tramite deposito postale non equivale automaticamente a conoscenza reale del procedimento, richiedendosi un accertamento sostanziale e non meramente formale.
  • Diritto di difesa: la mancata dimostrazione della consapevolezza del processo determina una lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, rendendo illegittima la celebrazione del giudizio in absentia.
  • Presupposti della rescissione: risultano integrati i requisiti di cui all’art. 629-bis c.p.p., in quanto gli imputati non hanno potuto proporre impugnazione senza loro colpa.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha disposto la rescissione del giudicato, revocando la sentenza di condanna e trasmettendo gli atti al giudice competente per la rinnovazione del processo, al fine di garantire un effettivo contraddittorio tra le parti.

La decisione si pone in linea con i principi costituzionali del giusto processo e con l’orientamento consolidato secondo cui la partecipazione dell’imputato deve essere effettiva e consapevole, non potendo essere surrogata da presunzioni fondate sulla sola regolarità formale delle notificazioni.


L'importanza della decisione

L’ordinanza assume un rilievo centrale nel sistema delle garanzie processuali, ribadendo un principio cardine dello Stato di diritto: nessuna condanna può ritenersi legittima se l’imputato non è stato posto nelle condizioni concrete di conoscere il processo e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

La decisione si colloca nel solco dei principi costituzionali del giusto processo, sanciti dall’art. 111 Cost., e delle garanzie convenzionali previste dall’art. 6 CEDU, secondo cui la partecipazione dell’imputato al processo deve essere effettiva e consapevole, e non meramente presunta sulla base di adempimenti formali.

Art. 6 CEDU – Diritto a un equo processo Dettagli ▶

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, chiamato a pronunciarsi sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.

La sentenza deve essere resa pubblicamente, salvo limitazioni alla pubblicità del processo per ragioni di morale, ordine pubblico, sicurezza nazionale, tutela dei minori o della vita privata delle parti, o quando ciò sia strettamente necessario nell’interesse della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

  • a) essere informato tempestivamente, in una lingua comprensibile, della natura e dei motivi dell’accusa;
  • b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la difesa;
  • c) difendersi personalmente o tramite difensore, anche d’ufficio se necessario;
  • d) esaminare i testimoni a carico e ottenere quelli a discarico;
  • e) farsi assistere gratuitamente da un interprete, se necessario.

Fonte: Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)

In tale prospettiva, la Corte afferma con chiarezza che il sistema processuale non può tollerare automatismi fondati sulla sola regolarità delle notifiche, quando manchi la prova della reale conoscenza del procedimento. La distinzione tra validità formale dell’atto e conoscenza sostanziale del processo diventa così decisiva.

  • Centralità del diritto di difesa: la partecipazione al processo non è un elemento accessorio, ma una condizione essenziale di legittimità della decisione.
  • Superamento del formalismo: la regolarità della notifica non è sufficiente se non è accompagnata da una effettiva consapevolezza dell’imputato.
  • Garanzia contro le condanne “inermi”: la rescissione del giudicato si conferma strumento fondamentale per evitare che decisioni definitive si consolidino in violazione dei diritti fondamentali.

La pronuncia rafforza, dunque, una visione sostanziale del processo penale, in cui il rispetto delle forme è funzionale alla tutela dei diritti e non può mai tradursi in un ostacolo alla loro effettiva protezione.

In definitiva, il principio affermato dalla Corte segna un limite chiaro all’utilizzo delle notificazioni come presunzione di conoscenza, imponendo al giudice un accertamento concreto e rigoroso della consapevolezza dell’imputato, quale presupposto imprescindibile per la validità del giudizio.


Riferimenti normativi

  • Art. 629-bis c.p.p. – Rescissione del giudicato
  • Art. 24 Cost. – Tutela dei diritti in giudizio
  • Art. 6 CEDU – Diritto a un equo processo
  • Art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE

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