Assegno temporaneo e richiedenti asilo: la Corte costituzionale salva la selettività della misura
Con la sentenza n. 40/2025, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità relative all’esclusione dei richiedenti asilo dall’assegno temporaneo per figli minori, aprendo un rilevante dibattito sul rapporto tra diritti sociali, uguaglianza sostanziale e selettività delle misure di sostegno.
Commento a Corte cost., sent. n. 40/2025
Introduzione
Con sentenza n. 40 del 2025, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Padova in relazione all’art. 1 del D.L. 79/2021, nella parte in cui esclude dal beneficio dell’assegno temporaneo per i figli minori i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
Art. 1 D.L. 79/2021 – Assegno temporaneo per i figli minori Dettagli ▶
1. In via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 28 febbraio 2022, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare è riconosciuto un assegno mensile, a condizione che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
1) cittadinanza italiana, UE o titolo di soggiorno qualificato (lungo periodo, lavoro o ricerca almeno semestrale);
2) soggezione a imposta sul reddito in Italia;
3) residenza e domicilio in Italia con figli minori a carico;
4) residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure contratto di lavoro di durata almeno semestrale.
b) Requisiti economici:
possesso di un ISEE in corso di validità, determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Aggiornamento: il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 ha previsto l’applicazione delle modalità del D.L. 79/2021 nell’ambito dell’assegno unico universale, nel limite di spesa previsto per l’anno 2022.
Fonte: Normattiva
La pronuncia si colloca nel solco della giurisprudenza costituzionale in materia di prestazioni sociali e status dello straniero, ribadendo che il legislatore può introdurre differenziazioni nel riconoscimento dei benefici assistenziali, purché fondate su criteri non manifestamente irragionevoli e coerenti con la finalità della misura. In particolare, la Corte ha valorizzato la natura temporanea e condizionata del permesso per richiesta asilo, ritenendo che esso non consenta un pieno radicamento sul territorio nazionale comparabile con quello di altri titoli di soggiorno.
Secondo la Consulta, l’assegno temporaneo per i figli minori si inserisce in un sistema di politiche familiari rivolte a soggetti stabilmente inseriti nella comunità nazionale, sicché la scelta di escludere i richiedenti asilo non integra una violazione degli artt. 3 e 31 Cost., né dei principi di uguaglianza e tutela della famiglia, in quanto giustificata dalla diversità delle situazioni giuridiche poste a confronto.
Art. 3 Cost. – Principio di uguaglianza Dettagli ▶
1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
2. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Fonte: Normattiva
Art. 31 Cost. – Tutela della famiglia, maternità e infanzia Dettagli ▶
1. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
2. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Fonte: Normattiva
Si tratta di una decisione che ha suscitato ampio dibattito, poiché legittima una distinzione tra genitori sulla base del tipo di permesso di soggiorno, pur in presenza di analoghe condizioni di bisogno, sollevando interrogativi sul bilanciamento tra esigenze di finanza pubblica, politiche migratorie e tutela effettiva dei diritti sociali fondamentali.
La questione sollevata dal giudice rimettente
Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, ha ritenuto irragionevole l’esclusione dei titolari di permesso per richiesta di asilo dall’assegno temporaneo per figli minori previsto dal D.L. 79/2021, sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della norma.
Nel caso concreto, la ricorrente era una cittadina nigeriana, stabilmente residente in Italia da diversi anni, madre di due figli minori e versante in condizioni economiche di evidente difficoltà. Pur presentando una situazione sostanzialmente sovrapponibile a quella di altri beneficiari della misura, la donna risultava esclusa dal beneficio unicamente in ragione del titolo di soggiorno posseduto.
Il giudice rimettente ha evidenziato come tale esclusione determinasse una disparità di trattamento in contrasto con l’art. 3 Cost., poiché soggetti accomunati da analoghe condizioni di bisogno e dalla presenza di figli minori venivano trattati in modo differente senza una giustificazione adeguata. Inoltre, è stata prospettata la violazione dell’art. 31 Cost., che impone alla Repubblica di proteggere la maternità e l’infanzia mediante misure economiche e altre provvidenze.
La questione sollevata si inserisce, pertanto, nel più ampio dibattito relativo all’accesso degli stranieri alle prestazioni assistenziali e al limite entro il quale il legislatore può introdurre differenziazioni fondate sullo status giuridico del soggiorno, senza incorrere in irragionevoli discriminazioni.
La ratio della norma censurata
Il legislatore ha ancorato il riconoscimento dell’assegno temporaneo per i figli minori a un requisito di stabilità giuridica e di radicamento sul territorio nazionale, escludendo espressamente i soggetti titolari di permessi di soggiorno caratterizzati da temporaneità o precarietà, quali il permesso per richiesta di asilo.
Tale scelta si inserisce nella logica di una selezione dei beneficiari fondata non solo sul bisogno economico, ma anche sulla prospettiva di integrazione stabile nel contesto sociale e lavorativo italiano. In questa prospettiva, il titolo di soggiorno diviene indice della prevedibile durata della permanenza sul territorio e, quindi, della possibilità di inserimento nel sistema delle politiche familiari.
Secondo la ricostruzione offerta dal Governo, la misura non avrebbe natura esclusivamente assistenziale, ma assumerebbe anche una funzione incentivante, volta a sostenere nuclei familiari inseriti in un percorso di stabilizzazione lavorativa e sociale. Ne deriva che l’accesso al beneficio viene collegato a condizioni che riflettono una maggiore integrazione nel tessuto economico e istituzionale dello Stato.
In tale ottica, l’esclusione dei richiedenti asilo sarebbe giustificata dalla natura provvisoria del loro status giuridico, ritenuto non idoneo a garantire quel livello di stabilità che il legislatore ha inteso assumere quale presupposto per l’erogazione della prestazione.
Il ragionamento della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni sollevate, sviluppando un percorso argomentativo articolato su più livelli, volto a escludere la natura irragionevole della disciplina censurata.
- Natura della prestazione: l’assegno temporaneo per i figli minori non incide su diritti inviolabili della persona, ma si configura come misura di politica familiare, rimessa alla discrezionalità del legislatore nella individuazione dei requisiti di accesso.
- Ragionevolezza della distinzione: la scelta di escludere i titolari di permessi di soggiorno non caratterizzati da stabilità non è stata ritenuta arbitraria, in quanto coerente con la finalità della misura, rivolta a soggetti inseriti in modo stabile nel contesto nazionale.
- Valutazione del sistema complessivo di tutele: la Corte ha evidenziato che i richiedenti asilo non sono privi di protezione, potendo beneficiare di ulteriori strumenti di sostegno, quali le misure di accoglienza, l’accesso all’istruzione e all’assistenza sanitaria.
Alla luce di tali elementi, la Consulta ha ritenuto che la differenziazione operata dal legislatore trovi una giustificazione non irragionevole nel diverso status giuridico dei soggetti coinvolti e nella funzione della prestazione, escludendo pertanto la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
Implicazioni giuridiche
La sentenza n. 40/2025 segna un ulteriore passo verso una progressiva segmentazione dei diritti sociali, nella quale la Corte costituzionale distingue tra prestazioni essenziali, strettamente connesse ai diritti inviolabili della persona, e misure di sostegno selettive, rimesse alla discrezionalità del legislatore. In tale prospettiva, l’accesso ai benefici assistenziali viene sempre più condizionato da criteri legati allo status giuridico e al grado di integrazione del soggetto nel contesto nazionale.
Questa impostazione, pur coerente con un orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale, solleva interrogativi in ordine al rischio di una differenziazione crescente nella fruizione dei diritti sociali, soprattutto quando tali misure incidono indirettamente su interessi di rango costituzionale elevato, quali la tutela dell’infanzia e della famiglia.
Resta, pertanto, il dubbio che l’esclusione dei richiedenti asilo possa risultare in tensione con il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost., nella misura in cui soggetti accomunati da analoghe condizioni di bisogno vengono trattati diversamente sulla base di un elemento formale quale il titolo di soggiorno, con possibili ricadute sulla effettiva protezione dei minori coinvolti.
La decisione della Corte, pur legittimando la scelta legislativa, lascia aperto il dibattito sulla necessità di individuare un punto di equilibrio tra esigenze di selettività delle politiche sociali e garanzia di una tutela uniforme dei diritti fondamentali, soprattutto nei confronti dei soggetti più vulnerabili.
Conclusione
Il diritto alla genitorialità rischia, in questo contesto, di trasformarsi da garanzia universale in beneficio condizionato, subordinato a requisiti formali che ne limitano l’effettiva portata inclusiva. Se la genitorialità è riconosciuta come valore costituzionale, lo Stato dovrebbe promuoverla in modo uniforme, senza che il titolo di soggiorno diventi fattore determinante per l’accesso alle misure di sostegno.
La sentenza n. 40/2025, pur muovendosi nel solco di un orientamento consolidato, evidenzia una tensione crescente tra selettività delle politiche sociali e principio di uguaglianza sostanziale, soprattutto quando le scelte legislative incidono indirettamente sui diritti dei minori, soggetti che l’ordinamento è chiamato a tutelare con particolare intensità.
Restano aperti interrogativi di rilievo non solo giuridico, ma anche etico: fino a che punto è legittimo differenziare l’accesso ai diritti sociali sulla base dello status giuridico dello straniero? E quale spazio residua per una concezione della cittadinanza fondata non solo sull’appartenenza formale, ma sulla condizione concreta di bisogno?
La risposta a tali quesiti segnerà, nei prossimi anni, il confine tra un sistema di diritti realmente inclusivo e un modello sempre più selettivo, nel quale la protezione sociale rischia di essere graduata in base alla posizione giuridica del singolo anziché alla sua vulnerabilità.
Riferimenti normativi
- D.L. 8 giugno 2021, n. 79, convertito in L. 30 luglio 2021, n. 112
- D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142
- D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230
- Articoli 3 e 31 Cost.
- Direttive 2011/98/UE, 2013/33/UE, 2011/95/UE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
Fonti
- Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 10 aprile 2025
- Circolare INPS n. 93 del 30 giugno 2021
- Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale n. 23/2024
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Ultimo aggiornamento della pagina: 18 marzo 2026.
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