Assegno temporaneo e richiedenti asilo: la Corte costituzionale salva la "SELETTIVITÀ" della misura (sent. n. 40/2025)
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Una madre stringe i suoi figli con sguardo preoccupato, simbolo silenzioso di chi viene escluso nonostante il bisogno |
Introduzione
Con sentenza n. 40 del 2025, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Padova sull’art. 1 del D.L. 79/2021, che esclude dal beneficio dell’assegno temporaneo i titolari di permesso per richiesta asilo. Una decisione che ha suscitato ampio dibattito, perché legittima una discriminazione tra genitori sulla base del tipo di permesso di soggiorno, nonostante analoghe condizioni di bisogno.
La questione sollevata dal giudice rimettente
Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, ha ritenuto irragionevole l’esclusione dei richiedenti asilo dall’assegno temporaneo per figli minori, introdotto con D.L. 79/2021. La ricorrente era una madre nigeriana, residente da anni in Italia, con due figli minori e in stato di bisogno.
La ratio della norma censurata
Il legislatore ha ancorato il beneficio a una certa “stabilità giuridica”, escludendo chi è titolare di permessi temporanei o precari, come il permesso per richiesta asilo. Secondo il governo, la misura non ha natura strettamente assistenziale, ma incentivante, legata alla stabilità lavorativa e sociale.
Il ragionamento della Corte costituzionale
La Corte ha confermato la discrezionalità del legislatore nel limitare l’accesso alla misura. Ha ritenuto che:
L’assegno temporaneo non incide su diritti inviolabili, ma costituisce uno strumento di sostegno alla genitorialità.
Non è arbitrario escludere chi non possiede un permesso di soggiorno ritenuto stabile.
I richiedenti asilo beneficiano già di altre forme di tutela (accoglienza, accesso scolastico e sanitario).
Implicazioni giuridiche
La sentenza n. 40/2025 segna un ulteriore passo verso una segmentazione dei diritti sociali. La Corte distingue tra misure essenziali e misure “premiali”, lasciando al legislatore ampi margini nel definire i beneficiari. Tuttavia, resta il dubbio se l’esclusione operata sia compatibile con il principio di uguaglianza sostanziale, specie quando coinvolge minori.
Conclusione
Il diritto alla genitorialità rischia di diventare un privilegio e non una garanzia universale. Se la genitorialità è riconosciuta come valore costituzionale, lo Stato dovrebbe promuoverla in modo inclusivo, non selettivo. La sentenza solleva interrogativi etici e giuridici sull’effettività della protezione dei diritti sociali per i richiedenti asilo e, più in generale, su come viene definita oggi l’appartenenza alla comunità dei diritti.
Riferimenti normativi
D.L. 8 giugno 2021, n. 79, convertito in L. 30 luglio 2021, n. 112
D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142
D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230
Articoli 3 e 31 Cost.
Direttive 2011/98/UE, 2013/33/UE, 2011/95/UE
Regolamento (CE) n. 883/2004
Fonti
Corte Costituzionale, Sentenza n. 40 del 10 aprile 2025
Circolare INPS n. 93 del 30 giugno 2021
Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale n. 23/2024
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