Cassazione Sentenza n. 12285/2025. Il dolo specifico nella bancarotta documentale: principio ribadito dalla Cassazione
Annullamento con rinvio per bancarotta documentale: la Cassazione chiarisce il dolo specifico
Con la sentenza n. 12285 del 28 marzo 2025 la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Torino relativa a una condanna per bancarotta fraudolenta documentale, chiarendo i confini dell’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie.
Commento a Cass. pen., Sez. V, 28 marzo 2025, n. 12285
Introduzione
La pronuncia della Corte di Cassazione affronta il tema della bancarotta fraudolenta documentale, soffermandosi in particolare sulla distinzione tra le diverse forme della fattispecie e sull’accertamento del dolo richiesto dalla legge fallimentare.
Il caso riguarda la responsabilità dell’amministratrice della società G.L. Living Srl, dichiarata fallita nel novembre 2015.
Il procedimento
Nel procedimento penale erano stati contestati all’imputata i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, oltre alla truffa aggravata.
In primo grado il Tribunale aveva pronunciato condanna per tutte le imputazioni, mentre la Corte d’Appello di Torino aveva successivamente riformato la decisione limitando la responsabilità a:
- la distrazione di somme per un importo di 21.788,31 euro;
- la bancarotta documentale per sottrazione o distruzione delle scritture contabili.
A seguito della restituzione nel termine per impugnare, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione contestando, tra gli altri motivi, l’assenza del dolo specifico nella condotta di bancarotta documentale.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla contestazione relativa alla bancarotta documentale, distinguendo le due ipotesi previste dall’art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare.
- La prima riguarda la sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri contabili ed è caratterizzata dal dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori.
- La seconda riguarda la tenuta irregolare della contabilità che impedisce la ricostruzione del patrimonio e degli affari sociali ed è punita con il solo dolo generico.
Secondo la Cassazione la Corte d’Appello aveva confuso le due ipotesi, ritenendo sussistente la fattispecie più grave senza dimostrare l’esistenza dello specifico intento fraudolento richiesto dalla norma.
Implicazioni giuridiche
La pronuncia riafferma che il dolo specifico nella bancarotta documentale non può essere desunto automaticamente dal disordine o dalla mancanza delle scritture contabili.
È necessario dimostrare che la condotta sia stata finalizzata a ottenere un vantaggio ingiusto o a danneggiare i creditori, elemento che nella motivazione della sentenza impugnata non risultava adeguatamente provato.
La Corte ha quindi disposto l’annullamento con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, chiamata a rivalutare la fattispecie alla luce dei principi indicati.
Conclusione
La decisione della Cassazione contribuisce a chiarire la portata applicativa della bancarotta fraudolenta documentale, ribadendo la necessità di distinguere tra le diverse ipotesi normative e di accertare con rigore l’elemento soggettivo richiesto.
Il principio affermato rafforza le garanzie di legalità e tipicità del diritto penale, evitando che condotte meramente irregolari nella tenuta della contabilità vengano automaticamente assimilate alle forme più gravi di bancarotta fraudolenta.
Riferimenti normativi
- Art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare – Bancarotta fraudolenta documentale
- Art. 217 legge fall. – Bancarotta semplice documentale
- Art. 606 c.p.p. – Motivi di ricorso per cassazione
- Art. 627 c.p.p. – Effetti dell’annullamento con rinvio
Fonti
- Cass. pen., Sez. V, sent. 28 marzo 2025, n. 12285
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