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Il dolo specifico nella bancarotta documentale: principio ribadito dalla Cassazione

Annullamento con rinvio per bancarotta documentale: la Cassazione chiarisce il dolo specifico

Facciata del Palazzo di Giustizia di Roma, sede della Corte Suprema di Cassazione
(Foto di Moreno Lupparelli, licenza CC BY-SA 3.0)


Introduzione

Con sentenza n. 12285 del 28 marzo 2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale a carico dell’amministratrice della “G.L. Living Srl”, società dichiarata fallita nel novembre 2015.
L’annullamento riguarda esclusivamente il capo relativo alla distruzione o sottrazione delle scritture contabili, ritenendo la Corte carente la motivazione circa la sussistenza del dolo specifico, elemento essenziale della fattispecie contestata.

Il procedimento

La vicenda trae origine dal fallimento della società “G.L. Living Srl”, nell’ambito del quale erano stati contestati all’imputata i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché di truffa aggravata.
In primo grado, il Tribunale aveva condannato l’amministratrice per tutti i reati; la Corte d’Appello, con sentenza del 2021, aveva parzialmente riformato la decisione, confermando la condanna limitatamente:

  • alla distrazione di somme per un ammontare di 21.788,31 euro;
  • alla bancarotta documentale, per la sottrazione o distruzione dei libri contabili obbligatori.

In seguito alla restituzione nel termine per impugnare, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, sollevando – tra l’altro – la questione della mancanza del dolo specifico nella bancarotta documentale.

La decisione della Cassazione

Accogliendo il ricorso limitatamente a tale profilo, la Corte ha operato una distinzione puntuale tra le due ipotesi di bancarotta documentale previste dall’art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.:

  • la prima (c.d. “specifica”) riguarda la sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri contabili ed è caratterizzata dal dolo specifico, ovvero lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori;
  • la seconda (c.d. “generale”) concerne una tenuta irregolare della contabilità che renda impossibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari sociali, punibile con il solo dolo generico.

Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha confuso le due ipotesi, attribuendo all’imputata una condotta assimilabile alla bancarotta “generale” (disordine, lacune, irregolarità contabili) ma ritenendola rilevante ai fini della condanna per la fattispecie “specifica”, senza tuttavia accertare lo specifico intento fraudolento richiesto.

Implicazioni giuridiche

La pronuncia riafferma l’importanza della ricostruzione dell’elemento soggettivo nelle ipotesi di bancarotta documentale.
Il dolo specifico non può essere presunto dalla sola mancanza o disordine delle scritture contabili: deve emergere un fine di profitto ingiusto o di danno per i creditori, elemento che nella motivazione della Corte territoriale è risultato assente o, quantomeno, non sufficientemente dimostrato.

Il rinvio alla Corte d’Appello di Torino impone un nuovo giudizio che tenga conto di tale delimitazione giuridica, con eventuale rivalutazione anche del trattamento sanzionatorio complessivo.

Conclusione

La sentenza della Cassazione rappresenta un importante intervento di sistemazione teorica e applicativa della normativa sulla bancarotta documentale.
Nel richiedere rigore nell’accertamento del dolo specifico per le condotte più gravi (sottrazione e distruzione dei libri), la Corte contribuisce a delimitare l’ambito della responsabilità penale in modo conforme ai principi di legalità e tipicità, garantendo un corretto bilanciamento tra tutela dell’economia e diritti dell’imputato.

Riferimenti normativi

  • Art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare – Bancarotta fraudolenta documentale
  • Art. 217 legge fall. – Bancarotta semplice documentale
  • Art. 606 c.p.p. – Motivi di ricorso per cassazione
  • Art. 627 c.p.p. – Effetti dell’annullamento con rinvio

Fonte giurisprudenziale

Cass. pen., Sez. V, sent. 28 marzo 2025, n. 12285


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