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Cassazione Sentenza n. 15131. Sentenze sopravvenute e art. 238-bis c.p.p. Il nodo della Cassazione davanti a un bivio interpretativo

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Cassazione e bancarotta: irrilevanza delle sentenze assolutorie o occasione mancata?

Il nodo della giurisprudenza in tema di bancarotta
Il nodo della giurisprudenza: quando la coerenza tra i principi dichiarati e quelli applicati si perde tra le maglie del formalismo.

La sentenza n. 15131/2025 della Corte di Cassazione affronta un caso articolato di reati fallimentari, tra bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e sopravvenienze processuali. La pronuncia conferma alcuni principi consolidati ma solleva anche interrogativi sul ruolo delle sentenze assolutorie irrevocabili prodotte in sede di legittimità.

Commento a Cass. pen., Sez. V, 16 aprile 2025, n. 15131

Introduzione

Con la sentenza n. 15131 depositata il 16 aprile 2025, la Corte di Cassazione, Sezione V penale, si è pronunciata su un articolato caso di reati fallimentari, rivedendo in parte la decisione della Corte d’Appello di Torino.

La pronuncia, relativa alla bancarotta fraudolenta e semplice con riferimento alla società FIM Srl, coinvolge la figura dell’amministratore di fatto A.A., inquadrando con precisione i limiti dell’elemento soggettivo, le regole probatorie e l’incidenza delle sopravvenienze processuali.

L’esito è un doppio annullamento: senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato di bancarotta semplice; con rinvio per la sola rideterminazione della pena.


Il fatto

La Corte d'Appello di Torino aveva ritenuto A.A., amministratore di fatto della FIM Srl, fallita nel dicembre 2016, responsabile di:

  • bancarotta fraudolenta patrimoniale, per distrazione e svendita delle rimanenze di magazzino;
  • bancarotta fraudolenta documentale, per irregolare tenuta delle scritture;
  • bancarotta semplice, per mancata attivazione degli obblighi societari in presenza di perdite.

La condotta documentale veniva in parte riferita all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, tema sul quale sono poi intervenute due sentenze assolutorie pronunciate dal Tribunale di Torino e dal Tribunale di Alessandria, successivamente prodotte in Cassazione.


La decisione della Cassazione

La Corte ha pronunciato:

  • annullamento senza rinvio del capo relativo alla bancarotta semplice ex art. 224, n. 2, l. fall., poiché il reato risultava prescritto al 21 giugno 2024;
  • annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena, poiché la caducazione di uno dei plurimi fatti contestati incideva sulla valutazione delle aggravanti relative alla pluralità dei fatti e alla gravità del danno;
  • rigetto nel resto, con conferma della responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

Altre considerazioni della Corte

  • la configurabilità della bancarotta documentale generica, ricollegata alla mancata contabilizzazione dei ricavi derivanti da vendite dissipative, alla mancata redazione del registro degli inventari e alla tenuta irregolare delle scritture;
  • la legittimità della presunzione logica di dolo nella irregolare contabilità in presenza di condotte distrattive;
  • la compatibilità della responsabilità per i reati fallimentari con il ruolo di amministratore di fatto, anche in compresenza con altri soggetti formalmente investiti della carica.

Le sentenze assolutorie sopravvenute, secondo la Corte, non incidono sull'accertamento del fatto-reato ma potranno essere valutate esclusivamente ai fini del trattamento sanzionatorio.


Osservazione critica: la questione della valutazione delle sentenze sopravvenute

La Corte ha escluso la possibilità di valutare le sentenze assolutorie ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., ritenendo che, essendo state prodotte solo in Cassazione, non potessero essere utilizzate come prova piena dei fatti accertati.

Tuttavia, va osservato che i dispositivi di tali sentenze erano già stati prodotti in appello e che le motivazioni sono sopravvenute successivamente per cause non imputabili alla difesa. In questa prospettiva, la produzione è avvenuta nella prima sede utile.

Secondo consolidata giurisprudenza, in casi simili è ammissibile l'acquisizione di sentenze irrevocabili anche in sede di legittimità, e la loro valutazione può legittimare un annullamento con rinvio anche sul merito, ove esse incidano su punti decisivi dell'accertamento.

La scelta della Corte di limitarne la rilevanza alla sola determinazione della pena appare restrittiva. Una rivalutazione della responsabilità, almeno sulla frazione documentale fondata sulle fatture per operazioni inesistenti, sarebbe stata processualmente sostenibile e maggiormente garantista.

“Nel giudizio di legittimità è consentita l'acquisizione di una sentenza irrevocabile quando non sia stato possibile produrla nei precedenti gradi di giudizio. Tuttavia, essa non può essere direttamente valutata ai sensi dell’art. 238-bis, ma può comportare l’annullamento con rinvio per consentirne la valutazione nel merito.”

(Cass. Sez. VI, n. 13461/2023, Caponera)


Conclusioni

La sentenza offre un punto fermo sull'interpretazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, l. fall., affermando che la tenuta irregolare delle scritture è sufficiente a configurare la bancarotta documentale generica se collegata a fatti distrattivi.

La pronuncia riafferma inoltre l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare e ribadisce che il dolo non deve essere desunto da un movente specifico, ma dal complesso della condotta.

Sul piano processuale, la decisione evidenzia i limiti delle doglianze in Cassazione in materia di valutazione della prova, quando non siano ricondotte a specifiche nullità o violazioni processuali. Resta però aperta la questione, di forte rilievo sistematico, del corretto spazio da riconoscere alle sentenze assolutorie sopravvenute nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi

  • Art. 216 l. fall. – Bancarotta fraudolenta
  • Art. 224, n. 2, l. fall. – Bancarotta semplice
  • Art. 192 e 533 c.p.p. – Regole di valutazione della prova e giudizio
  • Art. 606 c.p.p. – Motivi di ricorso
  • Art. 238-bis c.p.p. – Efficacia probatoria delle sentenze irrevocabili
  • Art. 40 c.p. – Rapporto di causalità e responsabilità omissiva

Fonti

  • Cass. pen., Sez. V, sent. 16 aprile 2025, n. 15131
  • Sentenze del Tribunale di Torino e del Tribunale di Alessandria, prodotte in Cassazione
  • Cass. Sez. VI, n. 13461/2023 (Caponera)

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