Sentenze sopravvenute e art. 238-bis c.p.p. Il nodo della Cassazione davanti a un bivio interpretativo
Cassazione e bancarotta: irrilevanza delle sentenze assolutorie o occasione mancata?
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Il nodo della giurisprudenza: quando la coerenza tra i principi dichiarati e quelli applicati si perde tra le maglie del formalismo |
Introduzione
Con la sentenza n. 15131 depositata il 16 aprile 2025, la Corte di Cassazione, Sezione V penale, si è pronunciata su un articolato caso di reati fallimentari, rivedendo in parte la decisione della Corte d’Appello di Torino. La pronuncia, relativa alla bancarotta fraudolenta e semplice con riferimento alla società FIM Srl, coinvolge la figura dell’amministratore di fatto A.A., inquadrando con precisione i limiti dell’elemento soggettivo, le regole probatorie e l’incidenza delle sopravvenienze processuali. L’esito? Un doppio annullamento: senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato di bancarotta semplice; con rinvio per la sola rideterminazione della pena.
Il fatto
La Corte d'Appello di Torino aveva ritenuto A.A., amministratore di fatto della FIM Srl (fallita nel dicembre 2016), responsabile di:
bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione e svendita delle rimanenze di magazzino);
bancarotta fraudolenta documentale (irregolare tenuta delle scritture);
bancarotta semplice (mancata attivazione degli obblighi societari in presenza di perdite).
La condotta documentale veniva in parte riferita all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, tema sul quale sono poi intervenute due sentenze assolutorie (Trib. Torino e Trib. Alessandria), prodotte in Cassazione.
La decisione della Cassazione
La Corte ha pronunciato:
Annullamento senza rinvio del capo relativo alla bancarotta semplice (art. 224, n. 2 l. fall.), poiché il reato risulta prescritto al 21 giugno 2024;
Annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena, poiché la venuta meno di uno dei "plurimi fatti" ridimensiona la sussistenza delle aggravanti (pluralità e gravità del danno);
Rigetto nel resto, confermando la responsabilità per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
Altre considerazioni della Corte
La Corte conferma:
L'applicazione della bancarotta documentale generica, ricollegata alla mancata contabilizzazione dei ricavi derivanti da vendite dissipative, alla mancata redazione del registro degli inventari e alla tenuta irregolare delle scritture;
La legittimità della presunzione logica di dolo nella irregolare contabilità in caso di condotte distrattive;
La compatibilità della responsabilità per i reati fallimentari con il ruolo di amministratore di fatto, anche in compresenza con altri.
Le sentenze assolutorie sopravvenute non incidono sull'accertamento del fatto-reato, ma potranno essere valutate esclusivamente ai fini del trattamento sanzionatorio.
Osservazione critica: la questione della valutazione delle sentenze sopravvenute
La Corte ha escluso la possibilità di valutare le sentenze assolutorie ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., ritenendo che, essendo state prodotte solo in Cassazione, non potessero essere utilizzate come prova piena dei fatti accertati. Tuttavia, va osservato che i dispositivi di tali sentenze erano già stati prodotti in appello e che le motivazioni sono sopravvenute successivamente per cause non imputabili alla difesa. Di conseguenza, la produzione è avvenuta nella prima sede utile.
Secondo consolidata giurisprudenza, in tali casi è ammissibile l'acquisizione di sentenze irrevocabili anche in sede di legittimità, e la loro valutazione può legittimare un annullamento con rinvio anche sul merito, quando esse incidano su punti decisivi dell'accertamento. La scelta della Corte di limitarne la rilevanza alla sola determinazione della pena appare restrittiva: una rivalutazione della responsabilità, almeno sulla frazione documentale fondata sulle fatture per operazioni inesistenti, sarebbe stata processualmente sostenibile e maggiormente garantista.
"Nel giudizio di legittimità è consentita l'acquisizione di una sentenza irrevocabile quando non sia stato possibile produrla nei precedenti gradi di giudizio. Tuttavia, essa non può essere direttamente valutata ai sensi dell’art. 238-bis, ma può comportare l’annullamento con rinvio per consentirne la valutazione nel merito." (Cass. Sez. 6, n. 13461/2023, Caponera)
Conclusioni
La sentenza offre un punto fermo sull'interpretazione dell'art. 216, comma 1, n. 2 l. fall., affermando che la tenuta irregolare delle scritture è sufficiente a configurare la bancarotta documentale generica se collegata a fatti distrattivi. Riafferma l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare e ribadisce che il dolo non deve essere desunto da un movente specifico, ma dal complesso della condotta. Sul piano processuale, evidenzia i limiti delle doglianze in Cassazione in merito alle regole di valutazione della prova, quando non connesse a nullità processuali.
Riferimenti normativi
Art. 216 l. fall. (Bancarotta fraudolenta);
Art. 224, n. 2 l. fall. (Bancarotta semplice);
Art. 192 e 533 c.p.p. (Regole di valutazione della prova e giudizio);
Art. 606 c.p.p. (Motivi di ricorso);
Art. 238-bis c.p.p. (Efficacia probatoria delle sentenze irrevocabili);
Art. 40 c.p. (Rapporto di causalità e responsabilità omissiva).
Fonti
Cass. pen., Sez. V, sent. 16 aprile 2025, n. 15131;
Sentenze Tribunale di Torino e di Alessandria, prodotte in Cassazione;
Cass. Sez. 6, n. 13461/2023 (Caponera).
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