Cassazione Sentenza n. 412/2025. Competenza del G.i.p. distrettuale e misure cautelari: ordinanza rimessa alle Sezioni Unite
Competenza funzionale del G.i.p. distrettuale e provvedimenti cautelari: la Cassazione rimette alle Sezioni Unite
L’ordinanza della Cassazione
L’ordinanza affronta un problema interpretativo che negli ultimi anni ha dato luogo a decisioni non sempre uniformi nella giurisprudenza di legittimità: stabilire se la competenza del G.i.p. distrettuale, radicata dalla contestazione di uno dei reati indicati nell’art. 51, comma 3-bis c.p.p., continui a permanere anche quando, nel corso del procedimento cautelare, tale contestazione venga meno per effetto della valutazione del giudice del riesame.
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1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416 realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 628-bis, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, o per i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
Fonte: Normattiva
Nel caso esaminato dalla Corte, il Tribunale del riesame aveva escluso la gravità indiziaria di uno dei fatti contestati e, per l’altro episodio, aveva ritenuto insussistente l’aggravante del metodo mafioso. La difesa ha quindi sostenuto che, venuto meno il titolo di reato che radicava la competenza distrettuale, la nuova misura cautelare avrebbe dovuto essere adottata dal G.i.p. territorialmente competente e non più dal giudice distrettuale.
La Seconda Sezione penale ha rilevato l’esistenza di un contrasto interpretativo tra le diverse sezioni della Corte di Cassazione: secondo un primo orientamento la competenza resta ancorata alla prospettazione originaria del pubblico ministero, mentre secondo un diverso indirizzo la caduta della contestazione qualificante comporterebbe il venir meno della competenza del giudice distrettuale.
Proprio per la rilevanza sistematica della questione e per la necessità di assicurare uniformità interpretativa, la Corte ha ritenuto opportuno rimettere la questione alle Sezioni Unite, chiamate a chiarire definitivamente i criteri di determinazione della competenza cautelare in presenza di mutamenti nella qualificazione giuridica del fatto.
I fatti processuali
L’ordinanza del G.i.p. di Catania dell’8 novembre 2024 disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato accusato di due tentate estorsioni aggravate dal metodo mafioso, contestazione che determinava la competenza del giudice distrettuale ai sensi dell’art. 51, comma 3-bis c.p.p.
La misura cautelare veniva successivamente sottoposta al vaglio del Tribunale del riesame, il quale interveniva sulla qualificazione giuridica dei fatti contestati, ridimensionando il quadro accusatorio originariamente prospettato dal pubblico ministero.
- veniva annullata la misura cautelare con riferimento al primo episodio;
- per il secondo episodio veniva esclusa l’aggravante del metodo mafioso.
L’esclusione dell’aggravante mafiosa incideva direttamente sul presupposto che aveva radicato la competenza del G.i.p. distrettuale, dando origine alla questione interpretativa poi esaminata dalla Corte di Cassazione.
La seconda ordinanza cautelare del GIP distrettuale
Nonostante la decisione del Tribunale del riesame, il G.i.p. distrettuale di Catania ha emesso una nuova ordinanza cautelare, ritenendo ancora sussistenti le esigenze cautelari connesse alla pericolosità sociale dell’indagato.
La nuova misura veniva adottata dopo che il Tribunale del riesame aveva escluso la gravità indiziaria per uno degli episodi contestati e, per l’altro, aveva ritenuto insussistente l’aggravante del metodo mafioso.
Secondo la difesa, tuttavia, venuto meno il reato o la circostanza aggravante che radicava la competenza distrettuale ai sensi dell’art. 51, comma 3-bis c.p.p., la decisione sulla misura cautelare avrebbe dovuto essere adottata dal G.i.p. territorialmente competente e non più dal giudice distrettuale.
Proprio questa questione sulla permanenza della competenza del giudice distrettuale ha dato origine al ricorso per Cassazione e al successivo intervento della Suprema Corte.
Il nodo della competenza cautelare
La questione sottoposta alla Corte di Cassazione riguarda la permanenza della competenza del G.i.p. distrettuale quando venga meno la contestazione qualificante prevista dall’art. 51, comma 3-bis c.p.p., che inizialmente aveva radicato la competenza del giudice appartenente al distretto della Direzione distrettuale antimafia.
In particolare, il problema interpretativo nasce quando, nel corso del procedimento cautelare, il Tribunale del riesame esclude la gravità indiziaria del reato oppure elimina l’aggravante che giustificava l’applicazione della competenza distrettuale.
In tali ipotesi occorre stabilire se la competenza resti ancorata alla prospettazione originaria del pubblico ministero, oppure se, venuto meno il titolo di reato che giustificava la competenza distrettuale, la decisione sulle misure cautelari debba essere rimessa al G.i.p. territorialmente competente.
La questione assume particolare rilievo perché coinvolge il rapporto tra esigenze di efficienza dell’azione investigativa e il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, imponendo di chiarire se la competenza cautelare possa permanere anche quando venga meno il presupposto normativo che l’aveva originariamente determinata.
Il primo orientamento giurisprudenziale
Secondo un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità, la competenza del G.i.p. distrettuale deve essere determinata sulla base della prospettazione accusatoria formulata dal pubblico ministero al momento della richiesta cautelare.
In questa prospettiva, la successiva esclusione della gravità indiziaria per il reato o per la circostanza aggravante che radica la competenza distrettuale non comporta automaticamente la perdita della competenza del giudice che ha emesso la misura cautelare.
La verifica della competenza, infatti, deve essere effettuata in limine litis, sulla base della descrizione del fatto contenuta nella richiesta del pubblico ministero, prescindendo dalla successiva valutazione sulla fondatezza dell’accusa o sulla gravità degli indizi.
Questo orientamento si fonda sull’applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui la competenza del giudice resta ferma anche qualora, nel corso del procedimento, la qualificazione giuridica del fatto venga modificata o venga meno una circostanza aggravante che inizialmente radicava la competenza.
Il secondo orientamento giurisprudenziale
Un diverso indirizzo interpretativo ritiene invece che, quando venga esclusa la gravità indiziaria del reato o dell’aggravante che radicava la competenza distrettuale, debba essere rivalutata anche la competenza del giudice che ha emesso la misura cautelare.
Secondo tale orientamento, la competenza del G.i.p. distrettuale rappresenta una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge e, pertanto, non può permanere quando venga meno il presupposto normativo che la giustificava.
In questa prospettiva, una volta esclusa l’aggravante o il reato rientrante nel catalogo dell’art. 51, comma 3-bis c.p.p., gli atti dovrebbero essere trasmessi al giudice territorialmente competente ai sensi dell’art. 27 c.p.p., con eventuale limitazione temporale degli effetti della misura cautelare adottata dal giudice originariamente competente.
Osservazioni difensive
Secondo la difesa, il G.i.p. distrettuale avrebbe continuato ad esercitare un potere cautelare che non era più suo, poiché la decisione del Tribunale del riesame aveva eliminato la contestazione che radicava la competenza distrettuale ai sensi dell’art. 51, comma 3-bis c.p.p.
In questa prospettiva, una volta esclusa l’aggravante del metodo mafioso – che costituiva il presupposto per l’applicazione della competenza della Direzione distrettuale antimafia – la decisione sulla misura cautelare avrebbe dovuto essere rimessa al G.i.p. territorialmente competente.
La difesa ha inoltre sostenuto che la competenza del giudice distrettuale rappresenta una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge e, proprio per questo motivo, non potrebbe permanere quando venga meno il titolo di reato che ne giustificava l’applicazione.
Secondo tale impostazione, l’emissione di una nuova ordinanza cautelare da parte del G.i.p. distrettuale avrebbe determinato una violazione delle regole sulla competenza, poiché il potere cautelare avrebbe dovuto essere esercitato dal giudice territorialmente competente una volta caduta la contestazione qualificante.
Parole chiave: competenza GIP distrettuale, art. 51 comma 3-bis c.p.p., art. 27 c.p.p., competenza cautelare, Cassazione ordinanza 412/2025, rimessione alle Sezioni Unite.
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