Cassazione Sentenza n. 412/2025. Competenza del G.i.p. distrettuale e misure cautelari: ordinanza rimessa alle Sezioni Unite
Competenza funzionale del G.i.p. distrettuale e provvedimenti cautelari: la Cassazione rimette alle Sezioni Unite
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"Un giudice in toga, con espressione perplessa e la mano sulla fronte, riflette sul quesito giuridico “Qual è la competenza del GIP distrettuale?" |
Con l’ordinanza n. 412 del 14 marzo 2025 (R.G.N. 2878/2025), la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affrontato un nodo interpretativo delicato e fortemente divisivo nella giurisprudenza di legittimità, giungendo a rimettere la questione alle Sezioni Unite.
È possibile scaricare e leggere integralmente l’ordinanza in formato PDF (con nome dell’imputato oscurato) cliccando qui: Cass. Pen., Sez. II, ord. n. 412/2025 (PDF)
I fatti processuali
L’ordinanza del G.i.p. di Catania dell’8 novembre 2024 disponeva la custodia cautelare in carcere per [nome oscurato], indiziato di due tentate estorsioni aggravate dal metodo mafioso. In sede di riesame:
- è stata annullata la misura per il primo episodio per mancanza di gravità indiziaria;
- è stata esclusa l’aggravante mafiosa per il secondo episodio, mantenendo la misura per il reato base.
La difesa ha eccepito l’incompetenza del G.i.p. distrettuale, poiché venuti meno i presupposti della competenza ex art. 51, comma 3-bis, chiedendo la trasmissione al G.i.p. di Ragusa ex art. 27 c.p.p.
Un passaggio chiave: la seconda ordinanza del G.i.p. distrettuale
Particolarmente rilevante, e motivo del ricorso per Cassazione, è il fatto che, nonostante il Tribunale del riesame avesse escluso la gravità indiziaria per il primo episodio e l’aggravante mafiosa per il secondo, il G.i.p. distrettuale di Catania ha emesso una nuova ordinanza cautelare.
Con tale secondo provvedimento, lo stesso giudice – la cui competenza era stata radicata solo in forza della contestazione originaria “distrettuale” – ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari legate alla pericolosità sociale dell'indagato, fondandosi sul rischio che potesse commettere "altri reati della stessa specie".
La nuova ordinanza ha così mantenuto l’indagato in custodia cautelare, pur in assenza dell’aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. e pur non essendo più presente alcun titolo “distrettuale”. Secondo la difesa, tuttavia, la competenza a decidere spettava ormai al G.i.p. di Ragusa, e non più a quello distrettuale di Catania.
Questo atto ha quindi amplificato il conflitto interpretativo sulla possibilità per il G.i.p. distrettuale di continuare a emettere provvedimenti coercitivi anche dopo l’annullamento della base normativa che ne giustificava la competenza funzionale iniziale.
Il cuore della questione: la competenza in sede cautelare
Il problema interpretativo riguarda la permanenza della competenza del G.i.p. distrettuale quando viene meno la contestazione qualificante (reato o aggravante).
Il primo orientamento: prevale la prospettazione del PM
L’orientamento maggioritario ritiene che la competenza si fondi sulla prospettazione del fatto ad opera del P.M., a prescindere dalla valutazione postuma del giudice del riesame.
Principi richiamati:
- Competenza ancorata alla contestazione originaria;
- Perpetuatio iurisdictionis anche in fase cautelare;
- Le valutazioni del riesame non retroagiscono sulla competenza.
Sentenze: Cass., Sez. VI, n. 5644/2023, Orecchio; Cass., Sez. II, n. 24492/2006 e n. 23943/2006, Leone.
Il secondo orientamento: la riqualificazione impone nuova competenza
L’orientamento alternativo e recente sostiene che, se la contestazione viene riqualificata e non rientra più nell’art. 51, comma 3-bis c.p.p., il G.i.p. distrettuale perde competenza.
Conseguenze operative:
- Dichiarazione di incompetenza funzionale;
- Possibilità di mantenere provvisoriamente la misura solo se urgente (art. 27 c.p.p.);
- Trasmissione degli atti al G.i.p. competente per territorio.
Sentenze: Cass., Sez. I, n. 32956/2022, Fall; Sez. II, n. 10861/2025, Gurrieri; Sez. II, n. 10862/2025, Campailla; Sez. II, n. 10863/2025, Genovese.
Quesito sottoposto alle Sezioni Unite: se l’esclusione della gravità indiziaria limitatamente ai reati o alle circostanze aggravanti da cui discende la competenza del G.i.p. distrettuale ex art. 51, comma 3-bis e 328, comma 1-bis c.p.p., legittimi una pronuncia declinatoria di competenza.
Riferimenti giurisprudenziali contenuti nell’ordinanza
La questione della permanenza o decadenza della competenza del G.i.p. distrettuale in sede cautelare è affrontata in più passaggi dell’ordinanza n. 412/2025, con un ampio richiamo alla giurisprudenza più recente e contrapposta.
L’orientamento che esclude la necessità di dichiarare l’incompetenza anche dopo la riqualificazione dei fatti, è espresso ad esempio da Sez. VI, n. 5644/2023 (Orecchio), secondo cui la competenza deve essere valutata in limine litis sulla base della mera contestazione del P.M., anche se poi le aggravanti vengono escluse.
Al contrario, l’orientamento opposto – secondo cui l’incompetenza va dichiarata e la misura trasmessa ex art. 27 c.p.p. – è sostenuto da una serie di decisioni tra loro coerenti, tutte citate nell’ordinanza:
- Sez. I, n. 32956/2022 (Fall)
- Sez. II, n. 10861/2025 (Gurrieri)
- Sez. II, n. 10862/2025 (Campailla)
- Sez. II, n. 10863/2025 (Genovese)
Osservazioni difensive
Secondo la prospettazione della difesa, il G.i.p. distrettuale di Catania ha continuato ad esercitare un potere cautelare che non era più suo, dopo l’annullamento della misura originaria per difetto di gravità indiziaria e dopo l’esclusione dell’aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.
In questa prospettiva, la seconda ordinanza cautelare è affetta da nullità per incompetenza funzionale, in quanto l’organo titolare a quel punto era il G.i.p. di Ragusa, giudice naturale per territorio. La Corte di Cassazione, riconoscendo la rilevanza del contrasto, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite affinché chiariscano definitivamente se e quando il venir meno del titolo “distrettuale” comporti il trasferimento obbligatorio della competenza cautelare.
Inoltre, segnalo questo interessante approfondimento: Confisca per equivalente e principio di afflizione – Giurisprudenza Evolutiva (aprile 2025), che commenta la sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 8 febbraio 2025, riguardante la ripartizione della confisca tra concorrenti e il criterio di proporzionalità nel sequestro finalizzato alla confisca.
Rilevanza della pronuncia SU n. 13783/2025
La sentenza, che affronta la quotazione della confisca per equivalente in caso di concorso fra più soggetti, riafferma due principi fondamentali:
- la confisca è diretta solo se c’è prova del nesso eziologico col reato; altrimenti è ammessa la confisca per equivalente;
- se è possibile attribuire a ciascun concorrente la propria quota di profitto, la confisca deve essere ripartita in funzione di tale quota; in assenza di elementi certi, si applica per ciascuno interamente, salvo prova contraria.
Questo orientamento richiama il tema della proporzionalità e della ripartizione delle misure ablative, utili anche alla riflessione su come gli strumenti cautelari possano incidere sui diritti degli indagati.
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