Con la sentenza n. 18399/2025, la Corte di Cassazione torna a delineare i confini dell'art. 4-bis, comma 1-bis ord. pen., focalizzandosi sul ruolo centrale della giustizia riparativa per i condannati non collaboranti.
Commento a Cass., Sez. I pen., n. 18399/2025
Il caso: la semilibertà negata a un esponente apicale
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso la semilibertà a un detenuto condannato alla pena dell'ergastolo per plurimi omicidi aggravati e reati di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), inquadrato in un contesto criminale di vertice.
Il condannato, pur avendo registrato un percorso trattamentale intrapreso in costanza di detenzione — caratterizzato dalla revoca del regime di cui all'art. 41-bis o.p., da una condotta disciplinare regolare e dallo svolgimento di attività lavorative — non ha mai intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia. Si è dunque trovato a dover soddisfare i rigorosi oneri probatori previsti dall'art. 4-bis, comma 1-bis, dell'ordinamento penitenziario, nella formulazione introdotta dalla riforma del 2022.
A sostegno dell'istanza di semilibertà, il detenuto ha addotto l'invio di una missiva di scuse rivolta ai familiari delle vittime, trasmessa formalmente tramite i Sindaci dei Comuni di residenza, unitamente a una dichiarata condotta lavorativa. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso della Procura, ha tuttavia censurato l'ordinanza di merito per manifesta carenza motivazionale: l'iniziativa è stata giudicata "embrionale" e di natura meramente formale.
Il punto nodale della decisione risiede nell'insufficienza di tali espressioni di solidarietà, ritenute inidonee a superare la presunzione di pericolosità sociale derivante dall'appartenenza a un sodalizio mafioso. La Corte ha statuito che, soprattutto per soggetti che hanno ricoperto posizioni apicali, l'onere della prova non può essere assolto tramite atti simbolici. Il rinvio al giudice del merito è pertanto finalizzato a una verifica istruttoria ben più profonda, tesa ad accertare se siano state poste in essere, in concreto, iniziative di giustizia riparativa che attestino un effettivo e radicale distacco dalle logiche criminali del passato.
La non collaborazione e le obbligazioni civili
Per lungo tempo, la collaborazione con la giustizia ha rappresentato l'unico, insuperabile "presupposto di fatto" per il superamento della preclusione ostativa e l'accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati di cui all'art. 4-bis, comma 1, o.p. Tale rigido automatismo, originariamente concepito come uno strumento di contrasto al crimine organizzato, ha subito un profondo processo di revisione critica, culminato nell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 e la successiva sentenza n. 186 del 2021.
Il Giudice delle leggi ha chiarito che l'assenza di collaborazione non può costituire, di per sé, un indice definitivo di persistente pericolosità sociale o di mancato ravvedimento, né può giustificare una presunzione assoluta di inaccessibilità ai percorsi di reinserimento sociale. In linea con tali pronunce, la novella legislativa del 2022 ha profondamente riformato l'art. 4-bis o.p., eliminando la natura di requisito "indispensabile" della collaborazione con la giustizia. Oggi, il condannato ostativo che non collabori può comunque accedere ai benefici penitenziari (inclusa la semilibertà), a condizione che fornisca la prova rigorosa dell'adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato, nonché dell'assenza di legami attuali con la criminalità organizzata.
Pertanto, la non collaborazione non è più un ostacolo insormontabile, bensì una condizione che impone al detenuto un onere probatorio aggravato: egli deve dimostrare, in modo specifico e non meramente formale, di aver reciso ogni vincolo con l'organizzazione criminale di appartenenza e di aver intrapreso un percorso effettivo di riabilitazione, che trovi piena espressione nell'adempimento delle obbligazioni civili e nella giustizia riparativa.
Obblighi di riparazione pecuniaria e giustizia riparativa
Il nuovo assetto normativo delineato dall'art. 4-bis o.p. impone al condannato ostativo una verifica rigorosa del suo percorso di emenda, che non può limitarsi alla mera osservanza delle regole detentive. L'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato costituisce un elemento necessario, sebbene non sempre sufficiente. Laddove il condannato versi in uno stato di oggettiva impossibilità economica — condizione frequente per chi sia stato sottoposto a detenzione prolungata — il sistema richiede un impegno ulteriore che si esplica nelle forme della giustizia riparativa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18399/2025, ha chiarito che tale riparazione deve possedere una "struttura" definita: espressioni di solidarietà generiche, lettere di scuse inviate tramite terzi o atti episodici non sono ritenuti idonei a surrogare il percorso di riparazione richiesto. La giustizia riparativa, secondo la Suprema Corte, deve tradursi in una partecipazione attiva a programmi che promuovano la ricomposizione del danno arrecato alla vittima e alla comunità, dimostrando un reale distacco dalle logiche di prevaricazione proprie del sodalizio criminale.
In definitiva, l'adempimento pecuniario e l'adesione alla giustizia riparativa non costituiscono automatismi premiali, ma rappresentano il banco di prova essenziale per accertare che il condannato abbia effettivamente operato una revisione critica del proprio vissuto criminale. Spetta al Tribunale di Sorveglianza il compito di accertare, con istruttoria approfondita, se l'impegno profuso sia univocamente indicativo del definitivo ripudio dei pregressi legami con la criminalità organizzata.
Forme risarcitorie civilisticamente rilevanti
Nell'ambito dell'art. 4-bis o.p., il legislatore ha inteso dare un peso specifico alla dimensione civilistica del danno cagionato dal reato. La prova dell'adempimento delle obbligazioni civili non rappresenta una mera formalità contabile, ma una componente essenziale del percorso di responsabilizzazione del detenuto. La Cassazione sottolinea come il condannato sia tenuto a dimostrare l'integrale risarcimento del danno, ovvero, in caso di comprovata impossibilità economica, a esibire la documentazione comprovante l'attivazione di percorsi volti al ristoro delle vittime.
È necessario che tali forme risarcitorie siano "civilisticamente rilevanti": ciò significa che non possono essere sostituite da iniziative unilaterali del detenuto che non abbiano un diretto riverbero nel patrimonio o nella sfera giuridica della parte offesa. Il legislatore ha voluto evitare che il detenuto potesse "acquistare" la propria libertà attraverso espedienti simbolici; al contrario, si richiede un impegno che sia coerente con le finalità riparative del sistema, garantendo che le azioni intraprese siano oggettivamente volte a mitigare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato.
Ne consegue che, dinanzi all'impossibilità di provvedere all'integrale risarcimento pecuniario, il condannato deve comunque dimostrare di aver profuso ogni sforzo utile per la riparazione, operando in una cornice di leale cooperazione con le vittime o, in mancanza, intraprendendo programmi di giustizia riparativa che abbiano una valenza effettiva e non meramente strumentale all'ottenimento del beneficio.
Assenza di legami con la cosca e della pericolosità sociale
Il presupposto fondamentale per l'accesso ai benefici penitenziari in assenza di collaborazione è rappresentato dalla prova, rigorosa e puntuale, dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. La giurisprudenza della Suprema Corte, ribadita nella sentenza in commento, chiarisce che tale onere non può essere assolto attraverso dichiarazioni di principio o condotte meramente neutre, bensì richiede il riscontro di elementi oggettivi che attestino il definitivo ripudio del modello criminale di riferimento.
Per i soggetti condannati per reati di stampo mafioso, specialmente laddove abbiano rivestito ruoli apicali all'interno della cosca di appartenenza, la presunzione di pericolosità sociale permane in via di principio. Per superarla, non è sufficiente la mera "dissociazione" espressa formalmente o la regolare tenuta intramuraria; è indispensabile che il detenuto offra un quadro probatorio completo e rassicurante circa l'impossibilità di ripristino dei pregressi legami criminali. In assenza di questo quadro, e in mancanza di condotte concretamente riparatorie, la misura alternativa non può essere concessa, poiché mancherebbe la garanzia che il reinserimento sociale non si traduca in un pericolo per la collettività.
La valutazione di tale pericolosità deve essere quindi condotta dal magistrato di sorveglianza attraverso un'istruttoria penetrante, capace di scrutinare l'effettività del distacco. Solo qualora l'istruttoria porti a esiti univocamente indicativi di un ripudio dei pregressi vincoli mafiosi, è possibile ritenere superata la soglia della pericolosità sociale e ammettere il condannato ai percorsi di reinserimento graduale.
Massime della sentenza
1. Sull'onere della prova e giustizia riparativa ▶
"Il condannato per reati ostativi non collaborante, laddove versi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni risarcitorie, deve dimostrare la sussistenza e l'adeguatezza di iniziative nelle forme della giustizia riparativa, non risultando sufficienti mere espressioni di solidarietà o scuse formali inoltrate tramite terzi."
2. Sulla valutazione rigorosa delle iniziative ▶
"La valutazione delle iniziative a favore delle vittime deve essere rigorosa e non meramente formale, essendo necessaria una verifica della reale portata riparativa del percorso intrapreso, specialmente per chi abbia ricoperto ruoli apicali nell'organizzazione criminale."
Il principio di diritto
La Corte di Cassazione, nel dirimere la questione, ha espresso un principio fondamentale che circoscrive le modalità di accesso ai benefici per i condannati per reati ostativi. Il Collegio ha stabilito quanto segue:
"Ritiene il Collegio che, dando adeguata proporzione alla gravità dei reati commessi e delle offese arrecate, in assenza di altre possibilità di offrire condotte concretamente riparatorie, la misura alternativa richiesta dal condannato non poteva essere concessa senza un'adeguata verifica dell'impegno profuso in una strutturata e non occasionale ed episodica iniziativa nelle forme della giustizia riparativa.
E in assenza di tale elemento, risultando certamente insufficienti mere espressioni di solidarietà e richieste di perdono inoltrate tramite terzi alle vittime, non può ravvisarsi un quadro completo e rassicurante di elementi che dimostrino il venir meno del pericolo di ripristino dei pregressi legami con la criminalità organizzata."
— Cass. pen., Sez. I, Sent. n. 18399/2025
In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. Quest'ultimo è chiamato, nel nuovo giudizio, a valutare se il percorso intrapreso dal condannato abbia raggiunto — o possa raggiungere — esiti univocamente indicativi di un definitivo ripudio dei pregressi legami con la criminalità mafiosa, attraverso una verifica rigorosa dell'adeguatezza delle iniziative di giustizia riparativa poste in essere.
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