416-bis. Associazioni di tipo mafioso
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti o per acquisire il controllo di attività economiche.
1. Elementi costitutivi
Il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso richiede la compresenza di due requisiti fondamentali: l'organizzazione strutturale (tre o più persone) e l'utilizzo della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. È proprio quest'ultima a trasformare il mero sodalizio criminale in un'entità mafiosa, capace di generare un clima di assoggettamento e omertà nel territorio di riferimento.
Profili di rilievo
- Forza di intimidazione: Non è necessario il compimento di atti di violenza fisica; è sufficiente che il vincolo associativo sia percepito come una minaccia latente e costante.
- Finalità: L'associazione deve mirare al controllo di attività economiche, appalti, concessioni o all'alterazione dei processi democratici (voto di scambio).
- Mafie straniere: La norma si estende anche a sodalizi non tradizionali, purché dotati della medesima carica intimidatrice.
Giurisprudenza di riferimento
Cass. pen., Sez. VI, 21/02/2023, n. 14444
"Con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera, ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., non è sufficiente la ricostruzione di collegamenti con la c.d. casa-madre (nella specie, l'organizzazione nigeriana "Black Axe"), non potendosi applicare a tali sodalizi i criteri delle cd. mafie storiche, ma, in linea con i requisiti previsti per le nuove mafie, è necessario accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia; c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cui l'associazione è attiva. (Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 15/03/2022)"
Cass. pen., Sez. V, 11/07/2018, n. 47535
"Il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, con conseguente forza di intimidazione "intrinseca" alla accertata capacità di egemonizzazione criminale del territorio. (Fattispecie relativa a c.d. "locale di ndrangheta" stabilita in territorio elvetico, in cui erano emersi in seguenti indizi : il collegamento con la "casa madre" calabrese, la composizione della "locale" con soggetti esclusivamente di origine calabrese, la struttura organizzativa secondo una divisione dei ruoli ben precisa, l'attribuzione di cariche interne mutuate dal quelle tradizionali della "ndrangheta", nonchè il rispetto rigoroso di rituali tipici della "casa madre"). (Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 30/10/2017)"
Cass. pen., Sez. Unite, 12/07/2005, n. 33748
"D’altra parte, ferma restando l’astratta configurabilità dell’autonoma categoria del concorso eventuale “morale” in associazione mafiosa, neppure sembra consentito accedere ad un’impostazione di tipo meramente “soggettivistico” che, operando una sorta di conversione concettuale (e talora di sovvertimento dell’imputazione fattuale contestata), autorizzi il surrettizio e indiretto impiego della causalità psichica c.d. da “rafforzamento” dell’organizzazione criminale, per dissimulare in realtà l’assenza di prova dell’effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato: nel senso che la condotta atipica, se obiettivamente significativa, determinerebbe comunque nei membri dell’associazione criminosa la fiduciosa consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto del concorrente esterno, e quindi un reale effetto vantaggioso per la struttura organizzativa della stessa."
