"Terra dei Fuochi e diritti umani: la condanna della Corte EDU all'Italia nel caso Cannavacciuolo e altri"
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Introduzione
Con sentenza n. 14344/2025, depositata l'11 aprile 2025, la VI Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio un'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, senza considerare i contenuti della memoria difensiva dell'indagato.
Il caso concreto: una memoria ignorata
La difesa dell'indagato, sottoposto a misura cautelare, aveva depositato una memoria con argomentazioni specifiche in merito alla insussistenza delle esigenze cautelari e alla carenza degli indizi di colpevolezza. Il Tribunale del Riesame aveva rigettato l'appello cautelare, omettendo qualsiasi riferimento alla memoria difensiva, limitandosi a richiamare la motivazione del giudice per le indagini preliminari.
La decisione della Cassazione
La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con cui la difesa lamentava l'omessa valutazione della memoria, specificando che, pur non determinando di per sé l'illegittimità del provvedimento, tale mancanza comporta un vizio motivazionale rilevante.
Secondo la Suprema Corte, le deduzioni difensive non possono essere ignorate: il giudice del riesame è tenuto ad esaminarle e, se le ritiene irrilevanti, deve comunque motivare il motivo dell'esclusione. Il rispetto di questo obbligo è funzionale al principio del contraddittorio e alla tutela del diritto di difesa, cardini del giusto processo anche nella fase cautelare.
Implicazioni giuridiche
L'ordinanza del Riesame, non confrontandosi con le argomentazioni della difesa, ha omesso un passaggio logico-giuridico essenziale. Come ha evidenziato la Cassazione, "la motivazione risulta indirettamente viziata per la mancata considerazione degli argomenti illustrati nella memoria".
L'annullamento con rinvio disposto dalla Corte impone quindi un nuovo giudizio, in cui il Tribunale del Riesame dovrà valutare espressamente il contenuto della memoria difensiva.
Va inoltre sottolineato che, sebbene il legislatore abbia modificato l'art. 416-ter c.p. includendo l'espressione "qualunque altra utilità", la Suprema Corte ha escluso che tale previsione abbia trovato applicazione significativa nel caso concreto. Non è stato possibile individuare il momento esatto in cui l'accordo politico-mafioso sarebbe stato stretto, né chi materialmente lo avrebbe concluso.
Aspetto determinante, evidenziato nella sentenza, è che il soggetto con cui sarebbe stato raggiunto l'accordo politico-elettorale non è risultato "intraneo" alla consorteria mafiosa. Pertanto, pur potendosi configurare un'illecita pattuizione, questa non integra il reato di scambio politico-mafioso previsto dall'art. 416-ter c.p.
Conclusione
La decisione della Cassazione costituisce un importante monito alla magistratura di merito: anche nella fase cautelare, il diritto alla difesa non può essere svuotato di contenuto. Le memorie difensive non sono orpelli, ma strumenti essenziali per il bilanciamento tra libertà personale e esigenze investigative.
Riferimenti normativi
Art. 606 c.p.p. – Motivi di ricorso per cassazione
Art. 292 c.p.p. – Contenuto dell’ordinanza applicativa di misura cautelare
Art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso
Art. 111 Cost. – Giusto processo
Art. 6 CEDU – Diritto a un processo equo
Fonti
Sentenza n. 14344/2025 della Corte di Cassazione, VI Sezione Penale
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