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Cassazione Sentenza n. 14199/2025. La bancarotta si giudica dal potere, non dal ruolo

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Bancarotta da operazioni dolose: non basta la carica se manca il potere

Con la sentenza n. 14199/2025, la Corte di Cassazione ribadisce un principio decisivo in materia di bancarotta impropria: la mera titolarità formale di una carica non basta, da sola, a fondare la responsabilità penale se manca la prova di un effettivo potere gestorio.

Commento a Cass. pen., Sez. V, 10 aprile 2025, n. 14199

Il martello del giudice e la statua della Giustizia: la Corte di Cassazione esige motivazioni fondate, non mere apparenze.

Cass. pen., Sez. V, sent. 10 aprile 2025, n. 14199

Introduzione

Con la sentenza n. 14199/2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla delicata questione della responsabilità per bancarotta da operazioni dolose in capo ai componenti dell’organo amministrativo formalmente investiti di cariche, ma privi di deleghe gestorie.

Massima Cassazione Cass. pen., Sez. V, 10 aprile 2025, n. 14199 Dettagli ▶

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il concorso per omesso impedimento dell’evento dell’amministratore privo di delega è configurabile quando emerga la prova dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quantomeno, di segnali di allarme inequivocabili, tali da consentire di ritenere, secondo i criteri del dolo eventuale, l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento illecito.

È altresì necessario accertare la volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi per impedire l’evento, nonché la sussistenza del nesso causale tra le omissioni contestate e le condotte delittuose degli amministratori dotati di delega, sulla base di un giudizio prognostico controfattuale.

Fonte: Cass. pen., Sez. V, 10 aprile 2025, n. 14199; Sez. V, 13 giugno 2022, n. 33582

Il caso riguarda una presidente del Consiglio di Amministrazione di una società fallita, priva di poteri esecutivi, condannata per avere contribuito – secondo l’accusa – al dissesto patrimoniale dell’ente attraverso un sistematico inadempimento degli obblighi tributari.


Il fatto

L'imputata, A.A., era stata condannata per bancarotta impropria da operazioni dolose ai sensi dell’art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare, poiché ritenuta corresponsabile del dissesto della società, dichiarata fallita nel 2012.

Art. 223 legge fallimentare – Fatti di bancarotta fraudolenta Dettagli ▶

Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.

Fonte: Normattiva

Secondo l'accusa, il tracollo era stato determinato da reiterati inadempimenti erariali avvenuti tra il 2005 e il 2012. Tuttavia, nel periodo 2005-2009, la ricorrente ricopriva soltanto la carica di presidente del CdA, senza deleghe operative.

La difesa ha evidenziato che la presidente aveva dato priorità al pagamento dei dipendenti e dei principali fornitori di servizi, tentando anche una rateizzazione dei debiti fiscali con Equitalia. Il mancato pagamento delle rate sarebbe dipeso dal protrarsi del dissesto, non da una strategia fraudolenta.


La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso limitatamente al secondo motivo, annullando con rinvio la decisione della Corte d'appello.

La Suprema Corte precisa che la mera carica di presidente del CdA, in assenza di poteri gestori, non può costituire di per sé elemento sufficiente a fondare la responsabilità per bancarotta da operazioni dolose.

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Tanto, al fine di evitare che siano pronunciate condanne basate su una responsabilità di posizione ovvero fondate su un rimprovero per colpa anziché per dolo, come richiesto per l'integrazione delle fattispecie di bancarotta di cui agli artt. 216 e 223 legge fallimentare: non essendo, pertanto, sufficiente, ai fini dell'affermazione di responsabilità, la presenza di dati (c.d. segnali d'allarme) da cui desumere un evento pregiudizievole per la società o almeno il rischio del suo verificarsi.

È necessario, invece, che il consigliere privo di delega sia concretamente venuto a conoscenza di tali elementi e sia rimasto volontariamente inerte, così avallando le condotte mendaci o distrattive degli amministratori dotati di deleghe.

La sussistenza di fattori di anomalia evidenti, se comporta un addebito per colpa, anche grave, non consente di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'inerzia serbata da chi sarebbe stato tenuto ad attivarsi sia di per sé espressiva della volontaria adesione all'evento pregiudizievole, rappresentato dalla condotta criminosa altrui, il cui concreto verificarsi si sia prospettato nella sfera conoscitiva del soggetto agente che ne abbia accettato il rischio.

Fonte: Cass. pen., Sez. V, 10 aprile 2025, n. 14199; conforme Sez. V, 13 giugno 2022, n. 33582; Sez. V, 5 ottobre 2012, n. 23000

Serve, invece, una dimostrazione concreta del potere effettivo esercitato dall’imputata all’interno della compagine societaria e della sua partecipazione consapevole alle condotte dolose.


I principi di diritto affermati

  • Il dolo nella bancarotta da operazioni dolose non si presume dalla carica.
  • La responsabilità penale richiede la prova di un ruolo sostanziale, non meramente formale.
  • La strategia elusiva ipotizzata dall'accusa deve essere dimostrata oggettivamente e soggettivamente.
  • Il conferimento di un ramo d’azienda e la successiva richiesta di concordato non sono di per sé operazioni fraudolente.
  • Ai fini dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., la soddisfazione dei crediti privilegiati nel concordato può assumere rilievo se dimostra una concreta attività riparatoria.
Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni Dettagli ▶

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1° l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2° l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

3° l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;

4° l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;

5° l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6° l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; oppure l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo.

Fonte: Normattiva


Conclusioni

La sentenza n. 14199/2025 riafferma un principio essenziale: non è sufficiente rivestire una carica apicale per essere ritenuti penalmente responsabili del dissesto societario.

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In definitiva, in tale situazione fattuale la Corte territoriale omette del tutto di chiarire in base a quali elementi probatori possa affermarsi che l'imputata sia concretamente venuta a conoscenza che i debiti verso l'Erario venissero sistematicamente pretermessi a vantaggio di altri creditori, nel periodo in cui non aveva alcun concreto potere gestorio, appannaggio di altri soggetti.

Né specifica come e perché possa attribuirsi, ad un piano di rientro rateizzato, lo scopo di portare avanti una simile politica finanziaria e come, dinanzi all'enorme debito erariale cumulato dalle pregresse gestioni, l'imputata avrebbe potuto far diversamente fronte alla situazione determinatasi.

Risulta, pertanto, manifestamente illogico ritenere che la stessa fosse tenuta, salvo il suo concorso nel reato nelle more commesso da altri, a fare immediato rientro dell'intero debito.

Fonte: Cass. pen., Sez. V, 10 aprile 2025, n. 14199

Occorre indagare l'effettivo potere gestorio, la partecipazione consapevole e gli eventuali segnali d'allarme non intercettati. Il giudice del rinvio dovrà colmare la lacuna motivazionale sul ruolo concreto svolto dalla presidente del CdA nel periodo antecedente alla delega.

La gestione dell’impresa in difficoltà non può essere criminalizzata automaticamente: il tentativo di salvare la società, onorando i debiti più urgenti e negoziando con Equitalia, può costituire un indizio contrario al dolo.


Approfondimento concettuale: bancarotta propria e impropria

Bancarotta propria: è attribuita agli amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori della società fallita che abbiano compiuto atti di depauperamento patrimoniale direttamente e consapevolmente.

Bancarotta impropria: si verifica quando il fallimento è causato da soggetti che, pur non agendo con gli atti tipici della bancarotta tradizionale, abbiano concorso causalmente al dissesto mediante condotte dolose o gravemente imprudenti.

Differenza sostanziale: la bancarotta propria si fonda su comportamenti materiali tipici del diritto penale fallimentare, mentre la bancarotta impropria si costruisce su un nesso causale mediato e spesso su responsabilità di direzione d’impresa.


Secondo motivo accolto: elemento oggettivo e soggettivo del reato

Il secondo motivo di ricorso accolto riguarda la carenza motivazionale sull’elemento oggettivo e soggettivo del reato.

  • Non basta il dato formale della carica per fondare il dolo.
  • Occorre provare il potere effettivo di gestione.
  • Occorre dimostrare la consapevole partecipazione a una strategia dolosa che abbia contribuito al dissesto.

Condotta concreta della Presidente: priorità a dipendenti e fornitori

Elemento non secondario è la condotta fattiva della Presidente, che diede priorità ai pagamenti dei dipendenti e dei principali fornitori di servizi e tentò una rateizzazione con Equitalia per i debiti fiscali.

Questo comportamento denota un’intenzione gestionale non fraudolenta, ma piuttosto difensiva, volta a conservare l’operatività dell’impresa e a contenere gli effetti della crisi.


Il nodo Equitalia: un meccanismo che aggrava il dissesto

In termini generali, le esposizioni verso Equitalia risultano spesso aggravate da sanzioni, interessi e costi esecutivi che finiscono per appesantire ulteriormente la crisi di imprese già in difficoltà.

Motivazione della Cassazione n. 14199/2025 Dettagli ▶

In definitiva, in tale situazione fattuale la Corte territoriale omette del tutto di chiarire in base a quali elementi probatori possa affermarsi che la Pesci sia concretamente venuta a conoscenza che i debiti verso l'Erario venissero sistematicamente pretermessi a vantaggio di altri creditori, nel periodo in cui non aveva alcun concreto potere gestorio, appannaggio di altri soggetti.

Né specifica come e perché possa attribuirsi, ad un piano di rientro rateizzato, lo scopo di portare innanzi siffatta politica finanziaria e come, dinanzi all'enorme debito erariale cumulato dalle pregresse gestioni, l'imputata avrebbe potuto far diversamente fronte alla situazione determinatasi: essendo manifestamente illogico ritenere che la stessa fosse tenuta, salvo il suo concorso nel reato nelle more commesso da altri, a fare immediato rientro.

Fonte: Cass. pen., Sez. V, 10 aprile 2025, n. 14199

  • L’ammontare iscritto a ruolo non coincide sempre con il debito tributario originario.
  • Le maggiorazioni possono condurre a uno sprofondamento irreversibile dell’impresa.

La struttura della riscossione forzata può così diventare un fattore di aggravamento sistemico, senza offrire strumenti realmente efficaci per conciliare sopravvivenza dell’impresa e adempimento fiscale.


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Articolo aggiornato al 17 marzo 2026.

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