Cassazione Sentenza n. 16073/2025. Quando il carcere è compatibile con la malattia. La Cassazione detta le condizioni
Detenzione e salute: no al differimento pena se le cure sono assicurate in carcere
Con la sentenza n. 16073/2025, la Corte di Cassazione ribadisce che il differimento della pena non può essere concesso automaticamente in presenza di patologie, quando l’assistenza sanitaria risulti concretamente garantita all’interno dell’istituto penitenziario.
Introduzione
Con la sentenza n. 16073 del 28 aprile 2025, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un detenuto affetto da patologie respiratorie, confermando il diniego del Tribunale di Sorveglianza di Ancona al differimento pena.
Cass. pen., Sez. I, n. 16073/2025 – Differimento pena e condizioni di salute Dettagli ▶
In tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il Tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell'istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico.
Precedente conforme: Cass. pen., Sez. I, n. 16073/2025
La decisione ribadisce l’importanza della valutazione concreta della compatibilità tra il quadro clinico del condannato e il regime carcerario, anche alla luce della pericolosità sociale residua.
La vicenda
Il ricorrente, detenuto fino al 2027 per reato ostativo ex art. 416-bis c.p., aveva richiesto il differimento della pena, anche in regime di detenzione domiciliare, lamentando l’incompatibilità delle sue condizioni di salute con la permanenza in carcere.
Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere Dettagli ▶
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Fonte: Normattiva
In particolare, deduceva la mancata possibilità di svolgere attività motoria prescritta dai medici e difficoltà respiratorie dovute alla posizione del letto in cella.
Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto l’istanza sulla base della relazione sanitaria del medico del carcere, secondo cui le cure necessarie erano comunque garantite all’interno dell’istituto.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, precisando che, in tema di differimento pena, il giudice deve valutare concretamente le condizioni sanitarie del detenuto e la loro incidenza rispetto alla dignità della detenzione, senza fermarsi a considerazioni astratte.
La compatibilità della detenzione va misurata sulla base della possibilità effettiva di garantire le cure, anche presso centri clinici penitenziari.
Nel caso concreto, le condizioni del ricorrente non risultavano tali da rendere la detenzione inumana o da mettere a rischio la vita del detenuto. La Cassazione ha inoltre osservato che le doglianze sulla posizione del letto e sull’attività motoria non erano sufficienti a superare le valutazioni mediche ufficiali.
Il nodo della pericolosità sociale
Elemento dirimente per la Cassazione è stato anche il profilo della pericolosità sociale: il ricorrente risultava affiliato a un clan camorristico attivo e non dissociato.
Questo aspetto ha rafforzato la valutazione negativa sull’accesso a misure alternative, come il differimento pena o la detenzione domiciliare.
La giurisprudenza di riferimento
Il Collegio ha richiamato diversi precedenti, tra cui Cass. pen., Sez. I, nn. 49621/2023, 2337/2020 e 37086/2023, riaffermando che l'incompatibilità tra stato di salute e detenzione deve essere concreta, attuale e accertata.
Cass. pen., Sez. I, n. 49621/2023 – Differimento pena e giudizio bifasico sulla salute Dettagli ▶
Il giudice non può limitarsi ad una astratta considerazione del quadro patologico e dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma deve considerare la concreta situazione, sia della condizione clinica del paziente, sia delle possibilità di cura e assistenza che, nella situazione specifica, è possibile assicurargli, sia della concreta sofferenza aggiuntiva che la detenzione carceraria possa determinare.
Dunque il concetto di "grave infermità fisica" deve ritenersi comprensivo del divieto di oltrepassare l'inevitabile grado di sofferenze inerente alla detenzione, così come affermato dalla Corte di Strasburgo sulla base dell'art. 3 CEDU.
Ne consegue che la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della compatibilità con il regime carcerario è soggetta a un giudizio bifasico:
– in astratto, tenendo conto dell'inquadramento nosografico della patologia e della possibilità teorica di cura;
– in concreto, valutando le modalità effettive di somministrazione delle terapie, l’istituto penitenziario, le eventuali strutture alternative e l’incidenza dell’ambiente detentivo sul quadro clinico.
Precedente conforme: Cass. pen., Sez. I, n. 49621/2023.
Cass. pen., Sez. I, n. 2337/2020 – Differimento pena e bilanciamento con sicurezza Dettagli ▶
In tema di differimento facoltativo della pena detentiva o di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione.
Il giudice è pertanto chiamato a operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività.
Esito: annullamento con rinvio (Tribunale di sorveglianza di Sassari, 16/04/2020).
Precedente conforme: Cass. pen., Sez. I, n. 16073/2025
Cass. pen., Sez. I, n. 37086/2023 – Salute e pericolosità sociale Dettagli ▶
Acclarata l'incompatibilità dello stato di detenzione inframuraria del condannato con le sue condizioni di salute, i giudici sono chiamati a valutare il secondo elemento del giudizio di bilanciamento, ossia la pericolosità sociale del soggetto.
Solo qualora risulti prevalente l'esigenza di contenimento della residua pericolosità sociale rispetto a quella di tutela della salute, il Tribunale potrà disporre la misura della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., in luogo del differimento della pena ex art. 147 c.p.
Nel caso di specie, è stato ritenuto esente da vizi il giudizio del Tribunale di Sorveglianza circa la compatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, essendo stato adeguatamente motivato e concretamente verificato, con conseguente rigetto del ricorso.
Precedente conforme: Cass. pen., Sez. I, n. 16073/2025
È sempre necessario un bilanciamento tra il diritto alla salute del detenuto e le esigenze di sicurezza pubblica.
Commento operativo
La pronuncia offre indicazioni chiare agli operatori del diritto: i detenuti possono proporre istanza di differimento ex art. 47 O.P. solo se affetti da patologie gravi e non trattabili in carcere.
Art. 47 O.P. – Affidamento in prova al servizio sociale Dettagli ▶
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, quando si può ritenere che la misura contribuisca alla rieducazione del reo e alla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
2-bis. Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività lavorativa, può essere ammesso a servizio di volontariato o ad attività di pubblica utilità non remunerata secondo i programmi predisposti dagli enti interessati e dagli uffici per l'esecuzione penale esterna.
3. L'affidamento in prova può essere disposto senza osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, abbia tenuto un comportamento tale da consentire il giudizio favorevole sulla sua rieducazione.
3-bis. La misura può essere concessa anche al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia mantenuto un comportamento positivo almeno nell’anno precedente alla richiesta.
3-ter. L'affidamento può essere concesso anche al condannato alle pene sostitutive della semilibertà o della detenzione domiciliare sostitutiva dopo l'espiazione di almeno metà della pena.
4. L'istanza è proposta al tribunale di sorveglianza competente; in caso di grave pregiudizio derivante dalla detenzione può intervenire il magistrato di sorveglianza con applicazione provvisoria della misura.
5. All’atto dell’affidamento sono stabilite prescrizioni riguardanti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di movimento, il lavoro e i divieti di frequentare determinati luoghi.
6. Possono essere stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o avere rapporti personali che possano favorire la commissione di altri reati.
7. L'affidato deve adoperarsi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato e adempiere agli obblighi di assistenza familiare.
8. Le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza nel corso dell'affidamento.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di reinserimento nella vita sociale.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento dell’affidato.
11. L'affidamento è revocato se il comportamento del soggetto risulta incompatibile con la prosecuzione della prova.
12. L’esito positivo della prova estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale, salvo le pene accessorie perpetue.
12-bis. All’affidato che dimostri concreto recupero sociale può essere concessa la detrazione di pena prevista dall’art. 54 O.P.
Fonte: Normattiva
Le allegazioni devono essere puntuali, documentate e fondate su evidenze mediche recenti. La pericolosità sociale continua a costituire un limite rilevante all’accesso a misure alternative, soprattutto in presenza di reati ostativi.
Conclusione
Con la sentenza n. 16073/2025, la Cassazione ribadisce l’equilibrio necessario tra il rispetto della dignità del detenuto e la tutela della sicurezza collettiva.
Cass. pen., Sez. I, n. 16073/2025 – Differimento pena e tutela della salute Dettagli ▶
In tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, è tenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso.
Precedente conforme: Cass. pen., Sez. I, n. 16073/2025
Il carcere non è automaticamente incompatibile con la malattia, se l’assistenza sanitaria è concreta e adeguata. La giustizia penale resta così ancorata a un criterio di umanità, ma senza perdere di vista la funzione di protezione sociale.
Accesso alla Corte EDU
In presenza di una decisione definitiva della Cassazione che neghi un rimedio richiesto dal detenuto per motivi di salute, resta aperta la strada del ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Ai sensi dell’art. 34 CEDU, il ricorso può essere presentato entro quattro mesi dalla sentenza definitiva, purché si configuri una presunta violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione, come il divieto di trattamenti inumani o degradanti di cui all’art. 3.
Art. 34 CEDU – Ricorsi individuali Dettagli ▶
La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una violazione, da parte di una delle Alte Parti contraenti, dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli.
Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto.
La giurisprudenza di Strasburgo ha più volte condannato l’Italia per la mancata tutela effettiva dei diritti dei detenuti, come avvenuto nel caso Torreggiani c. Italia, che ha imposto al nostro Paese l’adozione di misure strutturali contro le condizioni carcerarie inadeguate.
Riferimenti normativi
- Costituzione italiana, art. 27, comma 3
- L. 26 luglio 1975, n. 354 – Ordinamento Penitenziario, artt. 47
- Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 3
- Corte di Cassazione, Sez. I, sent. n. 16073/2025
- Corte di Cassazione, Sez. I, sent. nn. 49621/2023, 1033/2019, 2337/2021, 37086/2023
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Articolo aggiornato al 17 marzo 2026.
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