
357. Nozione del pubblico ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
1. Il bene giuridico tutelato e l'inquadramento sistematico
L'articolo 357 c.p. detta una disposizione di carattere generale e definitorio, collocata nel Libro II, Titolo II, Capo III del codice penale, recante le disposizioni comuni ai delitti contro la Pubblica Amministrazione. Più che tutelare un singolo bene giuridico, la norma ha una funzione strumentale imprescindibile: delimita rigorosamente la sfera soggettiva d'applicazione dei reati propri (siano essi commessi "dai" pubblici ufficiali, come il peculato o la corruzione, ovvero "contro" di essi, come la resistenza o l'oltraggio), ancorando la qualifica penalistica all'effettivo svolgimento di una pubblica funzione.
La concezione oggettivo-funzionale
- Superamento del criterio formale: La qualifica prescinde dall'esistenza di un rapporto di pubblico impiego o dalla natura pubblica del soggetto datore di lavoro; rileva esclusivamente la natura dell'attività oggettivamente esercitata dal soggetto al momento del fatto.
- Gli indici della funzione amministrativa: Il secondo comma specifica che l'attività deve essere disciplinata dal diritto pubblico, estrinsecarsi tramite atti autoritativi e caratterizzarsi per poteri deliberativi, autoritativi o strettamente certificativi.
- Distinzione dalle altre qualifiche: Si differenzia nettamente dall'incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.), al quale mancano i poteri tipici della funzione, e dall'esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.), che rimane un soggetto privato operante in regime privatistico pur svolgendo mansioni di rilievo collettivo.
Giurisprudenza Aggiornata
Tribunale Pescara, Sent. n. 31 del 14/01/2026
"Il medico di turno all'interno del penitenziario è da considerarsi pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p. La condotta consistente nel minacciare e impedire al medico di visitare il detenuto, dopo aver provocato un incendio, integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale previsto dall'art. 337 c.p."
Cassazione Penale, Sez. Unite, Sent. n. 34036 del 29/05/2025
"Ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p., rappresentano 'norme di diritto pubblico' e 'atti autoritativi' le disposizioni normative che predeterminino in maniera puntuale gli schemi organizzativi ed operativi dell'attività al fine di assicurare a tutti gli interessati prestazioni in condizioni di parità di trattamento, continuità ed obbligatorietà del servizio, attribuiscano risorse pubbliche senza obbligo di corrispettivo in funzione dell'effettuazione delle prestazioni, e prevedano poteri discrezionali conformativi in ordine ai contenuti dell'attività e ai 'prezzi' di erogazione, eventualmente anche al fine di realizzare ulteriori interessi pubblici. La compresenza di tutti questi indici, infatti, consente di rilevare come l'attività sia strutturata dall'ordinamento giuridico affinché possa rendere un servizio alla collettività in condizioni di imparzialità, obbligatorietà e continuità, canoni indispensabili per l'individuazione della funzione amministrativa ex art. 97 Cost., con recessività della finalità di profitto del soggetto che la svolge rispetto al dovere di erogazione delle prestazioni."
Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 18241 del 15/01/2025
"In ragione della concezione funzionale-oggettiva adottata dagli artt. 357 e segg. c.p., la qualifica di incaricato di pubblico servizio deve essere riconosciuta anche al soggetto che operi all'interno di un ente di diritto privato, come una fondazione, qualora questo sia costituito e finanziato da enti pubblici per il perseguimento di finalità di interesse collettivo."
Vedi anche: Per un esame approfondito sui delitti commessi dai privati contro la Pubblica Amministrazione mediante l'alterazione della verità documentale, consulta la nostra guida sull'Art. 480 c.p.: Falsità ideologica in certificati.