487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico
Il pubblico ufficiale (357), che, abusando di un foglio firmato in bianco (488), del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico (2699 c.c.) diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480 (488, 491, 493).
1. Analisi della fattispecie
L'articolo 487 c.p. punisce la condotta del pubblico ufficiale che, avendo la disponibilità di un foglio sottoscritto in bianco per ragioni del proprio ufficio, ne abusa riempiendolo in modo difforme dagli accordi o dalle autorizzazioni ricevute, al fine di formare un atto pubblico falso. La norma tutela la fede pubblica, proteggendo la genuinità e la veridicità degli atti predisposti dalla Pubblica Amministrazione.
Vedi anche: Consulta l'approfondimento sull'Art. 488 c.p.: Altre falsità in foglio firmato in bianco.
