
586. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto
Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione (582) di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate (64, 571², 572², 584, 591³, 593³, 630²).
Note procedurali e profili sanzionatori: La disposizione opera un rinvio materiale alla disciplina dell'aberratio delicti ex art. 83 c.p., determinando l'applicazione delle pene previste per l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) o per le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) aggravate dalla specifica circostanza ad effetto comune stabilita dalla norma in esame.
1. Il bene giuridico tutelato e la natura dell'illecito
L'individuazione del bene giuridico tutelato nel delitto di cui all'art. 586 c.p. risiede principalmente nella salvaguardia della vita e dell'incolumità individuale, i quali vengono lesi o messi in pericolo attraverso la commissione di un precedente segmento delittuoso doloso. La norma mira a punire con maggiore rigore la progressione causale che, partendo da una condotta intenzionalmente diretta a ledere altri beni giuridici (es. lo spaccio di stupefacenti), sfoci in un evento non voluto più grave.
Ratio della norma
art-586-codice-penale-morte-lesioni-conseguenza-altro-delitto
- Interesse pubblico: Prevenzione generale e repressione dei comportamenti dolosi che presentano un rischio intrinseco di evoluzione letale o lesiva per terzi.
- Elemento soggettivo: Struttura complessa fondata sul dolo in relazione al delitto di base e sulla colpa (secondo la lettura costituzionalmente orientata della giurisprudenza) rispetto all'evento non voluto.
- Criterio di imputazione: Richiamo espresso alle regole dell'artificiosa deviazione causale (aberratio delicti) ex art. 83 c.p. con incremento sanzionatorio rispetto alle ordinarie fattispecie colpose.
Giurisprudenza Aggiornata
Cassazione Penale, Sez. V, Sent. n. 41898/2024
"In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, nel caso in cui la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente sia conseguenza della cessione di droga e di uno o più atti colposi commessi dal cedente successivamente alla cessione ed integranti separati segmenti del processo causale che ha condotto all'evento naturalistico, ove non sia possibile ancorare alla violazione della legge sugli stupefacenti la necessaria condotta colposa richiesta per la configurabilità del delitto di cui all'art. 586 cod. pen., non è integrata quest'ultima fattispecie, ma, eventualmente, sono configurabili in concorso i distinti delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e di omicidio colposo."
Cassazione Penale, Sez. V, Sent. n. 4564/2023
"L'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva, né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, quanto all'elemento psicologico, il delitto di omicidio preterintenzionale si differenzia da quello previsto dall'art. 586 cod. pen. nel quale l'attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali)."