Art. 480 Codice Penale - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

Art 480 codice penale falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificazioni o in autorizzazioni amministrative - Giurisprudenza Evolutiva

480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
Il pubblico ufficiale (357), che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni (487, 493).

Note procedurali:

Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: consentito nell'ipotesi riferibile all'art. 476 comma 2 c.p. (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

1. Il bene giuridico tutelato e l'oggetto materiale

La norma posta dall'art. 480 c.p. si colloca all'interno dei delitti contro la fede pubblica. Il bene giuridico primario tutelato è la certezza e l'affidabilità oggettiva dei documenti emessi dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni, con specifico riferimento ai certificati e alle autorizzazioni amministrative. A differenza della falsità materiale (che attiene alla contraffazione della provenance o della struttura dell'atto), il falso ideologico punisce la non veridicità delle dichiarazioni e dei fatti attestati in un documento autentico.

Ratio della norma
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  • Interesse tutelato: Trasparenza e correttezza probatoria degli atti certificativi della Pubblica Amministrazione.
  • Elemento soggettivo: Dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di attestare il falso in un atto destinato a provare la verità, senza che sia richiesto un fine specifico di danno.
  • Estensione normative speciali: Come previsto dal D.L. 22 aprile 2021, n. 52, la disciplina sanzionatoria si applica integralmente anche alle falsità relative ai documenti informatici aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19.
Giurisprudenza Aggiornata
Cassazione Penale, Sez. feriale, Sent. n. 31143 del 11/08/2022 (rv. 283709-01) "Il nulla-osta per l'avviamento al lavoro subordinato stagionale non ha natura di atto pubblico, ma di autorizzazione amministrativa, sicché la sua contraffazione da parte del datore di lavoro integra il delitto di cui all'art. 480 cod. pen., e non quello previsto dagli artt. 476 e 479 cod. pen."
Cassazione Penale, Sez. V, Sent. n. 22281 del 11/05/2022 "Il reato di falso in certificazione di cui all'art. 55-quinquies D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 commesso da un pubblico dipendente mediante presentazione di un certificato medico falsamente attestante uno stato di malattia a giustificazione dell'assenza dal servizio è in rapporto di specialità rispetto al delitto di falso di cui all'art. 480 c.p., e, pertanto, non concorre con tale delitto che resta assorbito nel primo."
Cassazione Penale, Sez. V, Sent. n. 22281 del 11/05/2022 (rv. 283524-01) "Il delitto di false attestazioni o certificazioni di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è in rapporto di specialità con quello di falsità (anche per induzione) di cui all'art. 480 cod. pen., che, pertanto, resta assorbito nel primo, non concorrendo con esso. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, sebbene vi sia identità della condotta e del documento falsificato, ricorrono elementi specializzanti costituiti dall'oggetto dell'attestazione e dalla speciale figura del pubblico ufficiale, indicata in un medico)."

Vedi anche: Per un quadro completo sulla tutela penale della fede pubblica e sui reati legati alle frodi e falsificazioni nei rapporti economici, consulta la guida dettagliata sull'Art. 640 c.p.: Il delitto di Truffa.