681. Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento
Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 103.
Note procedurali:
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).
1. Il bene giuridico tutelato e la natura dell'illecito
L'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 681 c.p. mira a proteggere la pubblica incolumità di una cerchia indeterminata di persone riunite per assistere o partecipare a manifestazioni di spettacolo, trattenimento o ritrovo. Si tratta di un reato di pericolo presunto: la sussistenza della fattispecie non richiede l'accertamento di un danno effettivo, ma si perfeziona con la sola inosservanza delle prescrizioni tecniche ed amministrative dettate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Ratio della norma
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- Interesse pubblico: Tutela preventiva dell'incolumità e della sicurezza fisica dei cittadini nei luoghi aperti al pubblico.
- Natura del reato: Contravvenzione (reato di pericolo presunto) istantanea o permanente, configurabile sia a titolo di dolo che di colpa.
- Collegamento normativo: La norma opera spesso in stretto coordinamento con le prescrizioni del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), sanzionando il mancato rispetto delle indicazioni della commissione tecnica di vigilanza.
Giurisprudenza Aggiornata
Cassazione Penale, Sez. I, Sent. n. 38867 del 04/10/2024
"L'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 681 c.p, in tema di spettacoli pubblici, ha lo scopo di tutelare l'incolumità del pubblico che assiste allo spettacolo. Tale contravvenzione, che prescinde dall'accertamento dell'esistenza di un effettivo pericolo, deve ritenersi sussistente ogniqualvolta l'agente organizzi un pubblico spettacolo senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica; pertanto è integrata dalla condotta di colui il quale tiene aperto un luogo di pubblico spettacolo o trattenimento senza osservare le prescrizioni indicate dalla competente commissione tecnica di vigilanza, ove queste siano state recepite e trasfuse nel provvedimento di licenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza."
Cassazione Penale, Sez. I, Sent. n. 38867 del 04/10/2024 (rv. 287128-01)
"In tema di elemento soggettivo della contravvenzione prevista dall'art. 681 cod. pen., non è scusabile l'errore sulla liceità della condotta inosservante delle prescrizioni impartite dall'autorità a tutela dell'incolumità pubblica, nel caso in cui l'agente abbia agito sulla base di un parere non proveniente dall'autorità amministrativa o giudiziaria. (Fattispecie relativa a gestore di un teatro che, sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile dell'agenzia che si occupava della sicurezza, aveva tenuto chiusa l'uscita di emergenza durante uno spettacolo con 600 persone)."
Cassazione Penale, Sez. I, Sent. n. 40678 del 14/09/2023
"La contravvenzione prevista dall'art. 681 c.p. è integrata dalla condotta di colui il quale tiene aperto un luogo di pubblico trattenimento senza osservare le prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica, indicate dalla competente commissione tecnica di vigilanza, ove queste siano state recepite e trasfuse nel provvedimento di licenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza."
Vedi anche: Se ti interessa l'analisi dei reati e dei criteri di imputazione degli eventi non voluti, leggi l'approfondimento completo sull'Art. 586 c.p.: Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.