493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio (358) relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
1. Ratio legis ed ambito di applicazione
L'articolo 493 c.p. assolve a una funzione di estensione normativa: esso parifica, agli effetti penali, il trattamento sanzionatorio riservato alle falsità documentali commesse dai pubblici ufficiali a quello applicabile agli impiegati dello Stato o di altri enti pubblici che siano incaricati di un pubblico servizio. La norma mira a presidiare la fede pubblica anche in ambiti dove l'attività, pur non rivestendo i caratteri della funzione pubblica in senso stretto, è incardinata in un rapporto di pubblico impiego.
Giurisprudenza Aggiornata
Cassazione Penale, Sez. V, Sent. n. 12739 del 20/02/2020
"Il delitto di falso in atto pubblico è configurabile nei confronti dell'incaricato di pubblico servizio, in virtù della estensione prevista dall'art. 493 cod. pen., solo se tale soggetto sia legato da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o con altro ente pubblico. In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato il reato contestato al dipendente di una società di diritto privato, concessionaria di Poste Italiane s.p.a., a norma dell'art. 485 cod. pen. con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato."
Cassazione Penale, Sez. I, Sent. n. 2969 del 26/09/2019
"In caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, ai sensi degli artt. 20 e 33 cod. pen. mil. pace, a militare rivestito di un grado o appartenente ad una classe superiore all'ultima che abbia riportato condanna per taluno dei delitti previsti dagli artt. 476 e 493 cod. pen., non si configura un'ipotesi di violazione del principio del 'ne bis in idem' qualora al predetto sia stata irrogata altresì la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, atteso che la suddetta pena non comporta di per sé la cessazione dal servizio."
Vedi anche: Per una migliore comprensione della qualifica soggettiva, consulta l'approfondimento sull'Art. 357 c.p.: Nozione del pubblico ufficiale.
