Art. 22 Codice Penale - Ergastolo

22. Ergastolo
La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.
1. Natura della pena

L'ergastolo costituisce la pena detentiva di massima gravità nel nostro ordinamento. Storicamente concepita come sanzione perpetua, la sua applicazione è oggi fortemente condizionata dai principi costituzionali di rieducazione (art. 27 Cost.) e dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ne ha escluso l'applicabilità ai minori e ne ha rimodulato la natura attraverso gli istituti premiali e la liberazione condizionale.

Elementi caratterizzanti
  • Perpetuità: La pena non ha un termine finale prefissato, pur essendo suscettibile di attenuazione attraverso l'accesso a misure alternative al detentivo.
  • Regime penitenziario: È caratterizzato dall'obbligo del lavoro e, formalmente, dall'isolamento notturno, pur nella cornice di un sistema progressivamente orientato alla risocializzazione.
  • Limite costituzionale: La giurisprudenza ha circoscritto l'operatività della norma, escludendo categoricamente i minorenni imputabili, in ossequio alla finalità rieducativa prevalente nella fase evolutiva.
Giurisprudenza di riferimento
Corte Costituzionale, Sent. n. 168/1994 " Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 17 e 22 c.p. nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile in quanto l'obbligo di diversificare il più possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale, imposto dall'art. 31 Cost., fa assumere all'art. 27 comma 3 Cost. un significato distinto da quello che è riferibile alla generalità dei soggetti quanto alla funzione rieducativa della pena.Va dichiarata l'illegittimità conseguenziale: a) dell'art. 69 comma 4 c.p., nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del comma 1 dello stesso art. 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 c.p. e una o più circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonchè nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni dei commi 1 e 2 del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 e una o più circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale è prevista la pena base dell'ergastolo; b) dell'art. 73 comma 2 c.p., nella parte in cui, in caso di concorso di più delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell'ergastolo (la Corte ha precisato che resta affidato al giudice di determinare la pena sostitutiva da applicarsi in luogo dell'ergastolo, nel caso in cui si sia in presenza del concorso di più delitti, commessi dal minore, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni)."
Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 05/11/2025, n. 6762 (rv. 289437-01) "In tema di esecuzione, nel caso di cumulo di pene detentive temporanee con la pena dell'ergastolo, la decorrenza di quest'ultima, ai fini del computo della quota di pena espiata per l'accesso del condannato alla liberazione condizionale o alla semilibertà, è quella della data di inizio della carcerazione per il reato cui si riferisce. (Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA MILANO, 22/05/2025)"
Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 04/12/2025, n. 39550 "La detenzione domiciliare speciale per madri di prole di età non superiore a dieci anni può essere disposta fin dal principio dell'esecuzione della pena in caso di pericolo di recidiva o fuga, prescindendo dall'irrogazione iniziale di pena intramuraria, anche per condanne elevate e pene dell'ergastolo, purché il domicilio sia idoneo e non sussistano condizioni di particolare gravità in ordine alla pericolosità e al trattamento delle cure necessarie per eventuali patologie della condannata."
Cass. pen., Sez. I, 17/09/2025, n. 32133 "È esente da censure la decisione del tribunale di sorveglianza che neghi l'accesso alla semilibertà a un condannato all'ergastolo per reati di mafia non collaborante con la giustizia, il quale, pur ammesso al lavoro all'esterno retribuito, non abbia adempiuto agli obblighi risarcitori e riparativi nei confronti delle vittime dei reati commessi, avendo preferito destinare in modo egoistico le risorse percepite alla propria famiglia."