Art. 19 Codice Penale - Pene Accessorie

Art. 19 - Pene accessorie: specie
Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l'interdizione dai pubblici uffici; 2) l'interdizione da una professione o da un'arte; 3) l'interdizione legale; 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
1. Ratio e natura della norma

Le pene accessorie integrano la sanzione principale, incidendo su status giuridici specifici. La loro funzione non è solo punitiva, ma mira alla neutralizzazione di posizioni di potere che potrebbero facilitare la reiterazione del reato, presidiando l'imparzialità della Pubblica Amministrazione e la correttezza dei rapporti economici.

Elementi caratterizzanti
  • Accessorietà: Seguono le sorti della condanna principale, operando in via automatica o su statuizione giudiziale.
  • Tipizzazione: Il catalogo del 19 c.p. è tassativo; le sanzioni colpiscono la capacità del reo di agire in determinati ambiti (pubblici, professionali, imprenditoriali).
  • Funzione rieducativa e preventiva: L'interdizione mira a interrompere il legame tra il soggetto e l'attività in cui è stato commesso l'illecito.
Giurisprudenza di riferimento
Cassazione Penale, Sez. II, Sent. n. 20652 del 21/05/2026 "In tema di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., qualora, in accoglimento dell'accordo sui motivi, la pena principale venga rideterminata in misura inferiore al limite di tre anni di reclusione previsto dall'art. 29, comma 1, c.p., il giudice di appello è tenuto a eliminare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici già applicata in primo grado, pur se essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, dovendo altrimenti considerarsi 'illegale' per difetto del presupposto legale di applicabilità."
Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 2335 del 16/12/2025 (rv. 289252-01) "In tema di concordato in appello, l'accordo sulla pena intervenuto fra le parti è vincolante per il giudice nella sua integralità e, quindi, anche in relazione alle pene accessorie oggetto della pattuizione, sicché deve essere annullata senza rinvio la sentenza che, ratificando la richiesta, confermi l'applicazione di una pena accessoria espressamente esclusa dalle parti."
Cassazione Penale, Sez. I, Sent. n. 3311 del 21/01/2026 (rv. 289306-01) "È viziato da nullità assoluta ed insanabile, per violazione del diritto di difesa, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione rigetti 'de plano' l'istanza di revoca, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2025, della pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale inflitta ai sensi dell'art. 34, comma secondo, cod. pen., al condannato per maltrattamento aggravato dalla commissione del fatto in presenza di minore, posto che gli accertamenti di fatto, volti a verificare se, nel concreto, l'applicazione della sanzione risponda o meno all'interesse del minore, richiedono necessariamente il confronto tra le parti, da svolgersi in contraddittorio, secondo le forme dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen."