317. Concussione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
1. Ratio della norma
La norma è posta a presidio del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, tutelando al contempo la libertà di autodeterminazione del privato. La fattispecie incrimina la condotta del pubblico agente che, sfruttando la propria posizione di supremazia funzionale, esercita una pressione costrittiva tale da indurre la vittima a una prestazione non dovuta, ponendola di fronte all'alternativa tra subire un danno ingiusto o sottostare alla richiesta illecita.
Elementi costitutivi
- Condotta: L'abuso dei poteri o della qualità deve tradursi in una vera e propria costrizione, ovvero in una minaccia o pressione psicologica che limita gravemente la libertà del privato.
- Soggetto attivo: Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
- Elemento soggettivo: Dolo intenzionale, inteso come consapevolezza e volontà di abusare dei propri poteri per ottenere un vantaggio indebito.
Giurisprudenza Aggiornata
Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 18362 del 16/04/2026
"Integra il delitto di concussione ex art. 317 c.p. la condotta del pubblico ufficiale che, immediatamente dopo un controllo sfociato in un rilevante sequestro, si ripresenti presso l'esercizio del privato evocando di averlo 'agevolato' e lasciando intendere la possibilità di incidere sulle conseguenze dell'attività ispettiva, così prospettando, in forma implicita, il rischio di future ripercussioni negative in caso di mancata dazione di denaro. In tale contesto, l'abuso costrittivo si concreta nella strumentale enfatizzazione del potere pubblico e nella creazione di uno stato di soggezione che limita in modo grave la libertà di autodeterminazione del privato, privo di qualunque vantaggio indebito."
Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 13872 del 12/02/2026
"Integra il delitto di tentata concussione, e non quello di induzione indebita, la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della propria qualità e prospettando l'adozione di sanzioni amministrative contra ius (nella specie: 'troverò il modo di farti una multa'), eserciti una pressione moralmente costrittiva sulla persona offesa, ponendola di fronte all'alternativa di subire il danno o evitarlo attraverso la prestazione dell'utilità indebita, senza alcun tornaconto personale per il privato."
Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 11743 del 19/02/2026
"In tema di concussione e induzione indebita, le dichiarazioni rese da soggetti escussi quali persone informate sui fatti o testimoni, in un contesto nel quale la qualificazione provvisoria del fatto come concussione (art. 317 cod. pen.) risulti ragionevole ed ancorata agli elementi allora disponibili, restano utilizzabili erga alios anche se, solo in esito al dibattimento, il fatto venga riqualificato come induzione indebita (art. 319-quater cod. pen.) e i medesimi soggetti assumano astrattamente la veste di concorrenti nel reato, non potendo tale riqualificazione retroagire al momento genetico dell'atto ai fini dell'applicazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 191 cod. proc. pen. (principio di 'tempus regit actum' e di conservazione degli atti)."
