378. Favoreggiamento personale
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
1. Ratio della norma
Il delitto di favoreggiamento personale è posto a tutela dell'amministrazione della giustizia, configurandosi come un reato di pericolo contro l'efficacia dell'esercizio della funzione giurisdizionale. La fattispecie incrimina condotte successive al reato presupposto, volte a ostacolare il corso delle indagini o a sottrarre l'autore alle ricerche dell'Autorità.
Elementi costitutivi
- Condotta: L'aiuto può manifestarsi in qualsiasi forma (attiva o omissiva), purché oggettivamente idoneo a sviare, rallentare o intralciare l'attività investigativa, a prescindere dal raggiungimento del fine.
- Elemento soggettivo: È richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza di aiutare una persona che ha commesso un delitto, eludendo le indagini o le ricerche.
- Aggravante mafiosa: Il legislatore ha introdotto un trattamento sanzionatorio più severo (pena minima di due anni) qualora il reato presupposto sia riconducibile all'associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p.
Note procedurali
- Arresto: Facoltativo in flagranza (ex art. 381 c.p.p.), con le limitazioni previste dal comma 4 bis.
- Fermo di indiziato di delitto: Non consentito.
- Misure cautelari personali: Consentite ai sensi degli artt. 280 e 287 c.p.p.
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (art. 33 ter c.p.p.).
- Procedibilità: D'ufficio (art. 50 c.p.p.).
Giurisprudenza Aggiornata
Cassazione Penale, Sez. II, Sent. n. 16367 del 22/01/2026
"Integra il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, e non i meno gravi reati di favoreggiamento personale o assistenza agli associati, la condotta di chi, per un lungo periodo di tempo, si ponga stabilmente a disposizione del capo del sodalizio, curandone la latitanza sotto il profilo logistico (reperimento e intestazione fittizia di immobili, veicoli, utenze telefoniche, 'prestito' dell'identità e dei documenti di riconoscimento, gestione dei rapporti con il medico per l'ottenimento di prestazioni sanitarie e farmaci falsamente riferiti al proprio nome), in modo da consentirgli di continuare a vivere, muoversi, comunicare ed esercitare le funzioni direttive nell'ambito dell'associazione, contribuendo così in modo durevole alla conservazione e al rafforzamento del sodalizio."
Cassazione Penale, Sez. I, Sent. n. 13902 del 08/01/2026
"In tema di favoreggiamento personale, è configurabile la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, poiché tale condotta si concretizza in un ausilio al sodalizio determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, in quanto consapevolmente prestata, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione."
Cassazione Penale, Sez. III, Sent. n. 9571 del 20/01/2026
"Il favoreggiamento personale può essere integrato da qualunque condotta, purché idonea a intralciare le investigazioni dell'autorità, senza che sia necessario che tale fine sia raggiunto."
Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 23 del 19/11/2025
"Il dolo richiesto ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale è generico, sicché è sufficiente che taluno, essendo a conoscenza di una precisa notizia criminis e della riferibilità del fatto a una determinata persona, neghi tali circostanze e fornisca informazioni non vere, pur non essendo a conoscenza di investigazioni in corso a carico della persona."
